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Omicidio stradale: attenuante solo per concause estranee alla colpa (Cass. pen. n. 7290 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non può essere riconosciuta per la presenza di concause che rientrano nell’area di rischio che il conducente è tenuto a governare e di cui deve tenere conto nella condotta di guida. La condotta della vittima che integra il paradigma considerato non può mai consistere in un comportamento perfettamente lecito, ma deve connotarsi come colposa o anomala rispetto all’ordinario svolgimento degli eventi. La configurabilità di una tale concausa richiede un accertamento rigoroso in concreto, basato su elementi di fatto specifici che ne dimostrino la sussistenza e la rilevanza causale. Il conducente può andare esente da responsabilità solo quando la condotta del pedone si configuri come causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti della conducente di un veicolo, ritenuta responsabile del delitto di omicidio stradale per aver investito un pedone, deceduto in seguito alle lesioni riportate, mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L’incidente si verificava in orario notturno, in un tratto di strada privo di illuminazione pubblica e in prossimità di un attraversamento pedonale segnalato da semaforo giallo intermittente.

Avverso la sentenza d’appello l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo: il vizio di motivazione in punto di responsabilità per non aver considerato la rilevanza eziologica della condotta della vittima; il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. per il concorso causale di un altro veicolo rimasto ignoto; il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto i motivi proposti risultavano generici e aspecifici, limitandosi a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto preclusa in sede di legittimità.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che il dovere di attenzione del conducente si sostanzia nell’obbligo di ispezionare la strada, mantenere il controllo del veicolo e prevedere le situazioni che la comune esperienza comprende. Tale obbligo è posto anche a prevenzione di eventuali comportamenti imprudenti del pedone, il quale può assumere rilievo causale solo quando la sua condotta si configuri come causa eccezionale, atipica e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, secondo i principi espressi dalle Sez. 4, n. 37622 del 2021 e Sez. 4, n. 33207 del 2013. Nel caso di specie, la motivazione della corte territoriale aveva correttamente valorizzato la molteplicità degli addebiti colposi e la prevedibilità della presenza di pedoni, escludendo qualsiasi imprevedibilità del comportamento della vittima.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalla sentenza n. 20369 del 2025, secondo cui l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. è ravvisabile solo in presenza di fattori, diversi da quelli di per sé soli sufficienti a determinare l’evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell’agente rimanendone estranei. Non può essere considerata concausa la circostanza che determina la colpa del soggetto agente, in quanto rientrante nell’area di rischio che il conducente è tenuto a governare. Nel caso di specie, la corte di merito aveva correttamente escluso la rilevanza eziologica della condotta del conducente dell’altro veicolo, rimasto ignoto, trattandosi di mere illazioni non supportate da evidenze probatorie.

Quanto alla sanzione accessoria, la Corte ha ricordato che, all’esito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, il giudice che applica la revoca della patente in luogo della più favorevole sospensione deve dare conto delle ragioni della scelta, sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva congruamente motivato la scelta della sanzione più afflittiva, richiamando l’elevato grado di colpa della ricorrente e la particolare gravità della violazione posta in essere.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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