Tenuità del fatto e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35363 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. richiede un giudizio complesso e congiunto su tutte le peculiarità della fattispecie concreta, condotto alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ma il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato per apprezzarne la gravità e il bisogno di pena, senza ricorrere a mere clausole di stile. Trattandosi di valutazione rimessa ai poteri discrezionali del giudice di merito, essa non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 26.02.2025. Ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
La questione sottoposta alla Corte di legittimità riguarda dunque i limiti del sindacato sulla valutazione di particolare tenuità del fatto compiuta dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, la Corte ribadisce che il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla stregua dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.
La motivazione non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi di valutazione: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato dalla Sez. VI n. 55107 dell’08.11.2018. Il giudice deve però argomentare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e il conseguente bisogno di pena, senza ricorrere a mere clausole di stile, secondo quanto precisato dalla Sez. VI n. 18180 del 20.12.2018.
Poiché tale valutazione si fonda sui criteri dell’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso concreto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione non presenta evidenti discrasie logiche. La Corte distrettuale ha reputato decisive, ai fini del grado di offensività, le modalità particolarmente insidiose della condotta, perpetrata con particolare astuzia a danno di una turista straniera lontana dal proprio paese di origine. I tre arresti in flagranza per tentato furto con destrezza, anteriori ai fatti per cui si procede, pur non connotando l’abitualità del reato, valgono ad apprezzare la peculiare abilità dell’imputato, dimostrata anche nella commissione del fatto oggetto del giudizio.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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