Guida in stato di ebbrezza aggravata tenuità del fatto sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 35364 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla stregua dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, ma il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, senza ricorrere a mere clausole di stile. Poiché tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, essa non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Roma per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La difesa ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. La questione sottoposta al giudice di legittimità concerne i limiti del sindacato sulla valutazione di particolare tenuità del fatto operata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un esame complesso e congiunto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla luce dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.: le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile e l’entità del danno o del pericolo.
La Corte ha precisato che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutativi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. VI n. 55107 del 2018. Il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e il conseguente bisogno di pena, senza poter ricorrere a mere clausole di stile, secondo Sez. VI n. 18180 del 2018.
Da tali premesse discende che la valutazione di tenuità, compiuta sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile dalla Corte di legittimità, salvo i limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso concreto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, a prescindere dalle considerazioni sull’assenza di significative condotte successive al reato, ha valutato le modalità particolarmente pericolose della condotta: il ricorrente, con un tasso alcolemico sensibilmente superiore ai parametri legali, si era posto alla guida su una strada a grande scorrimento rientrante nel novero delle autostrade, provocando un incidente e mettendo a grave rischio la sicurezza stradale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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