Omessa valutazione della memoria difensiva e nullità nel rito emergenziale (Cass. pen. Sez. 2 n. 12678 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo pec ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, invece, alcuna nullità quando, a prescindere dalle allegazioni delle parti, non abbia inciso sulla congruità logica e sulla correttezza giuridica del provvedimento che definisce la fase o il grado in cui sono state espresse le ragioni difensive.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 20/05/2025, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando la pena per il reato di frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen., con conferma delle statuizioni civili.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa instaurazione del contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e per omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in data 09/05/2025. Nella memoria si invocava la declaratoria di prescrizione anche per il reato di cui al capo c), prospettando una differente e più risalente collocazione temporale del momento consumativo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, trattando congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi. In primo luogo, ha rilevato il carattere contraddittorio e in parte aspecifico delle censure, laddove la parte aveva inizialmente invocato la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. per poi spostare l’oggetto della doglianza sulla disciplina del c.d. rito covid.
Proprio con riferimento alla disciplina emergenziale, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’omessa valutazione delle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo pec ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 può configurare una nullità generale a regime intermedio. Tale nullità, tuttavia, ricorre solo se le osservazioni difensive presentino un autonomo contenuto argomentativo idoneo a sostenere le ragioni del gravame, costituendo in tal modo un effettivo esercizio del diritto di difesa. La Corte ha precisato che tale principio si pone in continuità con l’orientamento costante per cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva non è di per sé causa di nullità, a meno che non incida sulla congruità logica e sulla correttezza giuridica del provvedimento.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del lamentato vulnus, osservando che la sentenza impugnata aveva ampiamente argomentato in ordine al tempus commissi delicti, con una pluralità di ragioni con cui il ricorrente non si era confrontato, limitandosi a proporre una propria versione alternativa della condotta.
Infine, la Corte ha escluso che la mancata annotazione delle conclusioni nel corpo della sentenza possa integrare una nullità, atteso che l’art. 546 cod. proc. pen., pur prevedendo alla lett. d) l’indicazione delle conclusioni nell’intestazione del provvedimento decisorio, non contempla alcuna ipotesi patologica conseguente a tale omissione. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.