Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35572 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado. Le censure così formulate sono solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia gravata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22.11.2024, ha confermato la condanna di tre coimputate per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, commesso in concorso tra loro. Due delle condannate hanno proposto ricorso con atto congiunto, deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti.

Secondo la tesi difensiva, una delle ricorrenti avrebbe fatto accesso solo nell’atrio del fabbricato con l’intento di vendere oggetti, mentre l’altra sarebbe stata trovata nei pressi della camera da letto senza che nulla risultasse in disordine. Da ciò la difesa traeva la possibile configurabilità del diverso delitto di violazione di domicilio ex art. 614 cod. pen., anziché del tentato furto aggravato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato i ricorsi inammissibili muovendo da un rilievo di ordine processuale. Dal raffronto con i motivi d’appello, esplicitati nella sentenza impugnata, emerge che le censure, pur prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, si fondano esclusivamente su doglianze che reiterano pedissequamente quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

Tali censure sono pertanto non specifiche ma solo apparenti, perché non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, indicando Sez. IV n. 26319 del 17/06/2025 e Sez. II n. 42046 del 17/07/2019.

Un secondo, autonomo profilo di inammissibilità è ravvisato nel mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione il Collegio richiama Sez. IV n. 19364 del 14/03/2024, Sez. VI n. 8700 del 21/01/2013 e, quanto ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso, Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017.

Nel merito delle doglianze, la Corte osserva che la ricorrente indicata come conducente del veicolo destinato ad assicurare la fuga non aveva fatto accesso nell’abitazione, mentre l’altra era giunta fino alla camera da letto e la terza era rimasta sull’uscio con funzione di palo. La motivazione impugnata valorizza, per escludere la mera violazione di domicilio, il rinvenimento dell’imputata già nella camera da letto, il mancato rinvenimento dei beni asseritamente destinati alla vendita e il sequestro di torcia, chiave inglese, bastone, martello, coltello da cucina e chiave smonta bulloni a punta del tipo piede di porco.

All’inammissibilità consegue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa in ragione dei profili di colpa emergenti dai ricorsi. Il Collegio richiama Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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