Ricusazione del giudice per mera connessione probatoria tra procedimenti (Cass. pen. Sez. IV n. 26456 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di ricusazione del giudice sono norme eccezionali, di stretta interpretazione, e non ne è consentita l’applicazione analogica al di fuori dei casi previsti. Ai fini dell’art. 34 cod. proc. pen. rileva l’aver svolto funzioni giurisdizionali sulla medesima regiudicanda, intesa come identico fatto storico, anche se la responsabilità dell’imputato sia stata valutata incidentalmente in un giudizio aperto nei confronti di altri soggetti. La mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito dello stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non integra ipotesi di ricusazione né lede la terzietà e l’imparzialità del giudice, in chiave costituzionale e convenzionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con ordinanza del 24 febbraio 2026, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dall’imputato nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta. Quest’ultimo, quale componente del collegio, si era pronunciato sull’appello cautelare proposto da altro imputato in un separato procedimento, nel quale erano stati acquisiti gli atti del procedimento in cui l’istante è chiamato a rispondere di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

La Corte territoriale ha ritenuto l’addebito associativo oggettivamente e soggettivamente distinto da quello esaminato in sede cautelare e ha escluso che la valutazione della stessa fonte probatoria possa fondare la ricusazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., vizio di motivazione e contrasto con l’art. 111 Cost. e l’art. 6 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura eccezionale delle norme sulla ricusazione, le quali limitano il potere giurisdizionale e la capacità del giudice e consentono un’ingerenza delle parti nell’ordinamento giudiziario. Da ciò deriva il divieto di applicazione analogica. Nel caso di specie i fatti storici contestati nei due procedimenti sono diversi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e tale dato non è specificamente censurato.

Nei primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ribadisce che ai fini dell’art. 34 cod. proc. pen. rileva la sola identità del fatto storico sub iudice. Richiama la giurisprudenza costituzionale — Corte cost. n. 371 del 1996, n. 241 del 1999, n. 283 del 2000 — e la più recente Sez. U n. 25951 del 2022, Lapelosa, secondo cui non è ricusabile il giudice che, dopo aver deciso in un precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati, concorra a decidere in separato processo nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, quando la posizione di quest’ultimo non sia stata oggetto di valutazione di merito. Condotte analoghe, ma commesse in un diverso segmento temporale e in concorso con altre persone, non arreca pregiudizio alla terzietà e imparzialità del giudice.

Da tali coordinate deriva il principio per cui la mera connessione probatoria tra due procedimenti non integra ricusazione quando difetti una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto. Non ricorre neppure l’ipotesi in cui il giudice abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento.

Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama le Sez. U n. 29541 del 2020, Filardo, e rileva che la violazione di norme della Costituzione o della CEDU non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, non proposta. Le norme convenzionali operano come fonti interposte ex art. 117, comma 1, Cost.

Il quarto motivo è infine inammissibile: i vizi di motivazione non sono deducibili su questioni di diritto, poiché il giudice di merito non ha l’onere di motivare l’interpretazione prescelta, essendo sufficiente la sua correttezza. Non giova il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2025, che ha sì dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma ha ribadito la necessità dell’identità della res iudicanda, esclusa nel caso in esame. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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