Concordato in appello, inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 35575 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo recepisce solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all’omessa derubricazione e ai vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si traducano in illegalità della sanzione inflitta. La pena recepita nel concordato non è illegale quando rientra nei limiti edittali, anche se il giudice non menzioni una riduzione già operata in sede esecutiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen. conclusi tra il Pubblico Ministero e le difese di due imputati per reati contro il patrimonio, con rinuncia a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza entrambi gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a un unico motivo. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte, che è chiamata a verificare i limiti di ammissibilità del ricorso avverso le pronunce di accoglimento del concordato.
La Motivazione della Corte
Il primo ricorrente deduce che il giudice d’appello avrebbe accolto il concordato quanto alla continuazione tra i reati sub iudice e quelli già definiti con condanna irrevocabile, determinando la pena finale in anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.400,00 di multa. Non avrebbe però considerato che per i reati oggetto della condanna irrevocabile era già stata operata in fase esecutiva l’ulteriore riduzione di un sesto, in ragione della mancata proposizione dell’appello ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il secondo ricorrente deduce invece violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione giudiziale della pena, come determinata dalle parti in sede di concordato, essendosi i giudici di merito limitati a ritenerla congrua senza giustificazione.
La Corte ricostruisce l’orientamento di legittimità, richiamando anche Sez. IV n. 26319 del 17.06.2025: è ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà della parte, il consenso del Pubblico Ministero o il contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen., sull’omessa derubricazione e sui vizi della determinazione sanzionatoria non trasfusi nella illegalità della sanzione.
Su questa base il ricorso del secondo imputato è inammissibile, poiché non censura la formazione della volontà, il consenso o la difformità della pronuncia, né l’illegalità del trattamento, ma solo l’assunta omessa motivazione sull’adeguatezza della pena concordata.
Manifestamente infondato è invece il ricorso del primo imputato. Dal verbale d’udienza del 13 febbraio 2025 emerge che, dopo una prima proposta ritenuta non congrua per difetto, le parti hanno formulato il concordato su una pena finale coincidente, anche nei calcoli intermedi, con quella inflitta dalla sentenza impugnata. Il concordato è stato formalizzato dopo il provvedimento con cui in sede esecutiva era stata operata la riduzione di un terzo della pena, con conseguente volontà dell’imputato di individuare in quella concordata la pena definitiva per tutti i reati in continuazione, interna ed esterna. La pena non è illegale, rientrando nei limiti edittali, come affermato da Sez. U n. 27059 del 27.02.2025.
All’inammissibilità, dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi.
Nota della Redazione
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