Misure interdittive: motivazione autonoma sul pericolo di inquinamento probatorio (Cass. pen. Sez. III n. 7756 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure interdittive, il principio secondo cui le esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere non è applicabile. La durata massima prevista dall’art. 308, comma 2, cod. proc. pen. e la possibilità di rinnovazione della misura disposta per esigenze probatorie postulano l’esistenza di una misura tuttora in essere: ne consegue l’impossibilità di ritenere l’esigenza probatoria di cui alla lett. a) implicitamente superata dalla concorrente sussistenza di altre esigenze. Il giudice deve quindi sempre accertare la persistenza della misura disposta anche per esigenze probatorie. Inoltre, la flessibilità del termine di durata impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell’ordinanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 17/10/2024, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, per la durata di nove mesi, in relazione a un reato continuato di corruzione.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla concretezza e attualità delle esigenze di prevenzione speciale, al silenzio del Tribunale sul pericolo di inquinamento probatorio e, in subordine, all’omessa motivazione sulla durata di nove mesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo ordine di censure. Richiamando la giurisprudenza secondo cui il requisito di attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sulla sistematicità delle condotte, sulla persistente presenza del ricorrente nella compagine sociale e sul controllo esercitato tramite la titolarità delle quote.
La Corte ha precisato che il richiamo a risultanze successive al termine della contestazione non mira a modificare l’imputazione, operazione estranea ai poteri del Tribunale, ma vale come indicazione di ulteriori elementi autonomamente apprezzabili per valutare concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
È invece accolto il motivo relativo al pericolo di inquinamento probatorio. La Corte ha escluso che alle misure interdittive si applichi il principio, valido per le misure coercitive, della non necessaria concorrenza delle esigenze cautelari. La possibilità di rinnovazione della misura disposta per esigenze probatorie postula una misura ancora in essere, sicché il giudice deve sempre accertarne la persistenza. Rilevato il totale difetto di motivazione, ha disposto l’annullamento limitatamente all’esigenza di cui alla lett. a) dell’art. 274.
Fondata è anche la censura sulla durata. Dinanzi a una misura pari al 75% del massimo consentito, il Tribunale ha esposto ragioni applicabili a qualsiasi durata: motivazione di mera apparenza, in violazione dell’onere imposto dalla legge n. 47 del 2015. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Salerno, rigettando il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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