Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confronto con ratio decidendi (Cass. pen. Sez. VII n. 35577 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, senza il necessario confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le censure meramente reiterative o solo apparenti non assolvono la funzione di critica argomentata e non si confrontano con il principio di diritto applicato dal giudice di merito. In tema di furto, il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. Le doglianze in fatto volte a sostituire la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23 gennaio 2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., aggravato dall’effrazione. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non aver la Corte territoriale rilevato il ragionevole dubbio, confermando la responsabilità sulla sola base della disponibilità del cellulare sottratto poco dopo il furto. Con il secondo ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando l’occasionalità della condotta e la necessità di adeguare la sanzione al reale disvalore del fatto.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha rilevato, dal raffronto con i motivi d’appello, che le censure — pur prospettate come rivolte alla motivazione di secondo grado — si fondano esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

Si tratta, secondo la Corte, di censure non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto il collegio richiama un orientamento consolidato, citando Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025 e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019.

Il motivo sull’accertata responsabilità è inammissibile anche per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale il ricorso è previsto e ammesso. La Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, si fa carico delle doglianze difensive e fonda la responsabilità sulla disponibilità del cellulare da parte dell’imputato, non altrimenti giustificata, nei momenti immediatamente successivi al furto. I giudici di merito hanno così correttamente applicato il principio per cui il semplice possesso della refurtiva può provare la responsabilità qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza da altra fonte, richiamando Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010.

Quanto alle attenuanti generiche, alla natura meramente reiterativa del motivo si aggiunge l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di doglianze in fatto con cui il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito. Le attenuanti erano state escluse per l’irrilevanza della mera incensuratezza, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., e per la gravità del fatto.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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