Sostituzione pena detentiva: onere di specifica richiesta in appello (Cass. pen. Sez. 4 n. 17867 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. non costituisce un diritto dell’imputato, ma rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta: l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce eccezione al principio devolutivo dell’appello. La richiesta di sostituzione impone comunque al giudice di motivare sulle ragioni dell’eventuale diniego.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con sentenza del dicembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma, riqualificava i fatti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena e confermando nel resto la decisione impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. La difesa ha lamentato che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardivo e generico il motivo di appello con cui era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui la valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva si fonda sugli stessi criteri previsti per la determinazione della pena. Il giudizio prognostico positivo, cui è subordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
La Corte ha quindi escluso che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva costituisca un diritto dell’imputato, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice. Ha altresì ricordato che il giudice di appello non può applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive se nell’atto di appello non è formulata una specifica e motivata richiesta, essendo il relativo potere circoscritto alle ipotesi tassative dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 12872 del 2017.
Nel caso di specie, la richiesta di sostituzione era contenuta nel terzo motivo di appello e non era quindi tardiva. Il ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la genericità del motivo: la difesa si era limitata a chiedere la concessione delle pene sostitutive per la pena non superiore a quattro anni di reclusione, senza indicare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. sui quali avrebbe dovuto fondarsi il giudizio prognostico favorevole.
La Corte ha infine rilevato che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare la ritenuta genericità senza indicare le ragioni per cui il motivo di appello, come trascritto, non sarebbe stato generico. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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