Associazione per delinquere e falso: no a requisiti non previsti dalla norma (Cass. pen. Sez. V n. 35617 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, l’art. 416 cod. pen. non richiede né la conoscenza reciproca di tutti i partecipi, né una cassa comune, trattandosi di requisiti propri delle forme più tipiche di criminalità organizzata ed estranei alla fattispecie legale. È sufficiente l’accordo criminoso stabile fra tre o più persone, diretto alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato e condiviso, con permanenza del vincolo anche dopo i singoli reati; sul piano soggettivo occorre il dolo diretto, ossia la consapevolezza della finalità del sodalizio. Le certificazioni informatiche accreditate, come l’Eipass, e gli attestati di qualifica professionale costituiscono atto pubblico, quale atto propedeutico destinato a confluire nella formazione di un atto pubblico finale, con conseguente qualificazione del falso ai sensi dell’art. 479 cod. pen.. È inammissibile, per difetto di interesse e genericità, il motivo del pubblico ministero sulla fidefacenza quando l’eventuale accoglimento non inciderebbe sull’an o sul quomodo della misura.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato gli arresti domiciliari a una indagata, gravemente indiziata di aver preso parte a un’associazione per delinquere finalizzata a una serie indeterminata di delitti di falso ideologico, e di aver commesso numerosi delitti scopo per far ottenere a discenti di alcuni centri di formazione certificazioni di vario tipo, inducendo in errore gli enti certificatori, la Regione e un ateneo telematico.
Investito del riesame, il Tribunale di Potenza aveva escluso sia la configurabilità del reato associativo, sul presupposto della mancanza di una struttura con programma condiviso e di reciproca conoscenza tra affiliati, sia la natura di atto pubblico delle certificazioni informatiche, riqualificando le condotte di falso ex art. 480 cod. pen. e revocando la misura per insussistenza delle esigenze cautelari. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama l’indirizzo consolidato: l’art. 416 cod. pen. esige un accordo criminoso stabile fra tre o più persone, volto a costituire o sostenere una struttura collettiva idonea a realizzare un programma delittuoso indeterminato, con permanenza del vincolo dopo i singoli reati, e richiede il dolo diretto, cioè la consapevolezza della finalità del sodalizio con cui si collabora stabilmente. L’ordinanza impugnata, invece, ha pretermesso elementi indiziari e ha introdotto requisiti estranei alla fattispecie.
Il Tribunale ha innanzitutto escluso in radice la configurabilità del delitto, ritenendo partecipi solo i titolari del centro e obliterando il contributo di altri concorrenti indicati nel capo di imputazione, che pure operavano nella struttura. Il Collegio di merito dovrà chiarire se il delitto sia configurabile già a partire dal contributo dei soggetti operativi interni al centro, valutando poi il contributo partecipativo della indagata, realizzato mediante condotte illecite ripetute nel tempo secondo uno schema collaudato.
La Corte censura inoltre l’introduzione arbitraria del requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati e della cassa comune: né la norma incriminatrice, né la giurisprudenza li richiedono. La reciproca e piena conoscenza tra tutti gli associati non è elemento della fattispecie; la cassa comune è propria della criminalità mafiosa, ma non di ogni ipotesi associativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 2 d.lgs. n. 13 del 2013 definisce «ente titolato» al rilascio delle certificazioni delle competenze il soggetto autorizzato o accreditato dall’ente pubblico. Tale qualifica spetta alla società accreditata al rilascio della certificazione Eipass, attestato cui è riconosciuto valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici. Esso rientra dunque nella nozione penalistica di atto pubblico, quale atto propedeutico o presupposto di un atto pubblico finale, contribuendo alla formazione delle graduatorie. Apodittica è pertanto la motivazione del riesame, che ha distinto le varie certificazioni senza spiegarne le ragioni.
Il terzo motivo è invece dichiarato inammissibile nella parte relativa all’aggravante della fidefacenza: il pubblico ministero non ha interesse, poiché l’eventuale accoglimento non inciderebbe sull’an o sul quomodo della misura, e la deduzione è comunque generica, non confrontandosi con le ragioni del Tribunale sull’assenza di una norma attributiva del potere di fede privilegiata. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe le questioni sulle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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