Misura cautelare e aggravante mafiosa: ricorso inammissibile per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 35607 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, non potendo la Corte di cassazione procedere a una revisione degli elementi fattuali o dello spessore degli indizi. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso con cui si contesti la sussistenza dell’aggravante mafiosa quando dal venir meno della stessa non conseguano effetti immediati e concreti in ordine ai pericula libertatis o alla durata dei termini di custodia cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta proposta dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante secondo il metodo mafioso, e di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato associativo, alla sussistenza dell’aggravante mafiosa e al rigetto dell’istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare, richiamando il principio secondo cui l’ordinamento non conferisce alla Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti riservati al giudice della misura e al tribunale del riesame. Ne deriva che l’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha desunto la consapevole partecipazione dell’indagato al sodalizio da molteplici elementi: i contatti con soggetti apicali, la detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga, l’attività di riscossione dei crediti nei confronti degli spacciatori e l’interessamento sul posizionamento degli stessi, attestato dalle intercettazioni. La Corte richiama l’orientamento per cui l’esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria, potendo la consapevolezza dell’associato essere provata attraverso comportamenti di attiva e stabile partecipazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza d’interesse. La Corte afferma che l’interesse a ricorrere avverso l’ordinanza che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale sussiste solo se da questa conseguano immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura. Nella specie, dal venir meno dell’aggravante mafiosa non sarebbero derivati effetti concreti sui pericula libertatis o sulla durata dei termini di custodia, trattandosi di delitto associativo in materia di stupefacenti.
Il terzo motivo è infine infondato. Ravvisati i gravi indizi del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo da elementi che consentano di ritenere salvaguardabili le esigenze cautelari con misure meno afflittive. Il Tribunale ha operato una valutazione individualizzante, fondata sulla stabilità del contributo associativo e sui precedenti in materia, da cui ha desunto il concreto e attuale pericolo di recidiva. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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