Furto aggravato, videosorveglianza e onere della querela (Cass. pen. Sez. V n. 20677 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza, nel luogo del delitto, di un impianto di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Parimenti non la esclude la presenza delle maestranze nel cantiere, quando queste siano assorbite nell’attività lavorativa e non esercitino una vigilanza diretta e continua. Il requisito della necessità dell’esposizione ricorre anche quando essa sia imposta dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività in corso, per esigenze impellenti e non differibili. Nell’ambito del regime transitorio conseguente al d.lgs. n. 150 del 2022, la costituzione di parte civile non revocata può essere valorizzata quale equipollente della querela, poiché la volontà punitiva della persona offesa non richiede formule sacramentali.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il delitto di furto aggravato dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, concedendo la sospensione condizionale e la non menzione. La condotta aveva riguardato barre di alluminio in parte collocate sul marciapiede dal personale della ditta e in parte già installate sulla facciata di un adiacente palazzo in fase di ristrutturazione. Su gravame anche della parte civile, la Corte territoriale ha condannato l’imputato al risarcimento del danno, con provvisionale, e alla rifusione delle spese del primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, investendo l’aggravante, la causa di non punibilità della particolare tenuità, la liquidazione delle spese, il preteso venir meno della querela e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha chiarito che parte delle barre era già installata sulla facciata e le altre erano state collocate dinanzi ad essa in attesa di immediato impiego, sicché la temporanea esposizione trovava ragione oggettiva e non differibile nelle modalità esecutive dei lavori. La mera presenza delle maestranze, assorbite nell’attività lavorativa, non integra una vigilanza diretta e continua idonea a elidere l’affidamento alla pubblica fede.
Il percorso è coerente con il principio per cui il requisito della necessità ricorre anche quando l’esposizione sia imposta dalle concrete modalità dell’attività in corso (Sez. V n. 15395 del 2020; Sez. V n. 6212 del 2020) e con l’indirizzo secondo cui un sistema di videosorveglianza non esclude l’aggravante, occorrendo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene (Sez. V n. 17029 del 2024; Sez. V n. 6682 del 2007). Esclusa la riqualificazione nel furto semplice, il reato era originariamente procedibile d’ufficio e solo per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 è divenuto perseguibile a querela, con termine di tre mesi decorrente dal 30 dicembre 2022. In tale assetto la costituzione di parte civile non revocata ben poteva valere come equipollente della querela (Sez. I n. 26575 del 2024; Sez. III n. 27147 del 2023).
Inammissibile è il secondo motivo. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete e, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, resta riservato al giudice di merito. La Corte di appello ha valorizzato il valore della refurtiva e le ricadute sui lavori; lo stato di incensuratezza non impone automaticamente la tenuità. La censura sollecita una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alle spese, la parte civile si era ritualmente costituita in primo grado e aveva rassegnato le conclusioni; il Tribunale aveva omesso le statuizioni civili e l’appello è stato proposto per colmare tale omissione. Difettava dunque non la domanda, ma solo la partecipazione all’udienza di appello. Correttamente sono state liquidate le sole spese del primo grado, per l’attività effettivamente svolta, escludendo quelle del grado. La presentazione della nota spese ex art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non è condizione necessaria per la liquidazione, purché vi sia domanda di refusione (Sez. Un. n. 20 del 1999).
Manifestamente infondato è il quarto motivo: la mancata comparizione in appello non determina alcuna revoca tacita della costituzione, operando il principio di immanenza ex art. 76 cod. proc. pen., tanto più in presenza di un’impugnazione proposta dalla stessa parte civile e mai abbandonata (Sez. V n. 24637 del 2018; Sez. V n. 39471 del 2013). Infine, il diniego delle attenuanti generiche non integra omissione motivazionale decisiva, poiché la consistente riduzione della pena e la concessione dei benefici dimostrano l’apprezzamento degli elementi favorevoli. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 76 c.p.p. – Costituzione di parte civile
- Art. 153 c.p.p. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero