Limiti del giudice d’appello nell’applicazione d’ufficio delle sanzioni (Cass. pen. Sez. 7 n. 689 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che non abbia applicato le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, qualora la parte, nell’atto di appello, abbia formulato una richiesta generica, non specifica né motivata. Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive, poiché l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce un’eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689/1981.
Il Fatto
Il Tribunale competente aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro cinquecento di multa. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità; con un secondo motivo, l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione di cose smarrite; con un terzo motivo, la violazione di legge per la mancata applicazione delle sanzioni pecuniarie in luogo di quelle detentive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso, ritenendo inammissibile la prima censura, in quanto volta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. La Corte di merito, sul punto, aveva fornito una motivazione puntuale e logica, fondata sulle immagini di videosorveglianza e sul riconoscimento operato dalla persona offesa e dagli operanti.
Quanto alla dedotta riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 647 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui il delitto di appropriazione di cose smarrite ricorre solo quando per il legittimo detentore risulti impossibile ricostituire sulla cosa il primitivo potere di fatto, per ignoranza del luogo in cui la stessa si trovi. Nel caso di specie, la persona offesa aveva contattato in breve tempo la stazione di servizio, dimostrando di poter rintracciare con facilità lo zaino, che non poteva pertanto considerarsi smarrito.
Con riferimento alla aggravante di cui all’art. 625, n. 6, cod. pen., la Corte ha ritenuto che lo zaino costituisse un bagaglio di viaggio, mentre per quella di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., era certo che l’imputato avesse approfittato della propria attività di prestatore d’opera per occultare il bene, trasferendosi con esso nella zona riservata ai dipendenti. Tali censure sono state, quindi, ritenute manifestamente infondate.
Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12872 del 2017, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se la richiesta non è stata specifica e motivata nell’atto di appello. Nel caso di specie, la richiesta era stata generica, avendo la difesa chiesto genericamente l’applicazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 647 c.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello