Esigenze cautelari: la prognosi di recidiva va ancorata ad attualità e concretezza (Cass. pen. Sez. VI n. 35677 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la prognosi di reiterazione del reato deve ispirarsi ai criteri dell’attualità e concretezza del pericolo, non potendosi desumere automaticamente dal solo quadro indiziario del procedimento. È carente la motivazione che fondi il pericolo di recidiva su una condanna per fatti successivi a quelli oggetto del procedimento, omettendo di valutare il positivo superamento di un percorso di affidamento in prova al servizio sociale e la stabile reintegrazione lavorativa e familiare dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, a un indagato nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309.
La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione sull’adeguatezza della misura; il vizio di motivazione e il travisamento dei dati relativi all’offerta di sostanza stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha anzitutto richiamato i limiti del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica della congruità e della coerenza logica della motivazione rispetto ai canoni che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino).
Su questa base ha giudicato infondati il primo e il quarto motivo, in quanto prevalentemente declinati in fatto e volti a sollecitare un diverso apprezzamento del quadro indiziario. I Giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’indagato si fosse recato, in data 17 aprile 2022, presso l’abitazione di un terzo insieme al fratello, interloquendo sui modi e sui tempi della consegna e manifestando una piena disponibilità a fornire lo stupefacente. La Corte ha ritenuto condivisibile la qualificazione di tale condotta come offerta penalmente rilevante, che si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare droga, a prescindere dall’accettazione del destinatario, purché collegata a un’effettiva disponibilità della sostanza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar).
Ha inoltre escluso che il Tribunale del riesame fosse tenuto a rispondere a tutte le singole deduzioni difensive, potendo queste essere disattese per implicito o per incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera).
È invece fondato il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari. I Giudici del riesame avevano desunto l’inserimento stabile dell’indagato nell’ambiente del narcotraffico dal solo quadro indiziario del procedimento, incorrendo in una motivazione apodittica e circolare. Essi avevano poi richiamato una condanna per fatti di droga trascurando del tutto il rilievo difensivo: dopo aver espiato la pena, l’indagato era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale e aveva concluso positivamente il percorso, come attestato dall’ordine di liberazione.
Tale elemento assume particolare pregnanza perché la condanna richiamata riguardava fatti dell’ottobre 2022, successivi a quelli oggetto del procedimento, e poteva quindi interferire con la prognosi sulla reiterazione del reato, che deve ispirarsi ai criteri dell’attualità e concretezza. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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