Metodo mafioso e agevolazione: aggravanti non automatiche in contesti di contiguità (Cass. pen. Sez. VI n. 35666 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non può essere desunta dal mero collegamento dell’agente con ambienti di criminalità organizzata, né dalla carica intimidatoria già insita nella condotta estorsiva. Essa postula un quid pluris, costituito dall’impiego effettivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, con modalità funzionali alla semplificazione dell’azione criminosa. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa, invece, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe, secondo la previsione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un articolato procedimento per associazione di tipo mafioso, reati fine e condotte di ausilio, definito in primo grado con rito abbreviato e poi in appello dalla Corte di Palermo, che aveva confermato le condanne e ridotto la pena ad uno dei ricorrenti su concorde richiesta delle parti.
Molteplici imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo profili diversi: l’utilizzabilità delle intercettazioni, la configurabilità di fattispecie in tema di stupefacenti, la sussistenza delle aggravanti mafiose, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La questione centrale, per quanto qui rileva, attiene alla corretta interpretazione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e alla distinzione tra associazione, favoreggiamento e condotte di contesto.
La Motivazione della Corte
Sul versante delle aggravanti estorsive, la Corte ribadisce che l’art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamato dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., è correlato alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, non necessariamente alla fattispecie dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Ai fini dell’utilizzo del metodo mafioso occorre un quid pluris rispetto alla carica intimidatoria già connaturata all’estorsione, che non può evincersi dal mero collegamento con ambienti criminali.
La Corte osserva che, quando il fatto si svolge in contesti di contiguità mafiosa, non è possibile attribuire automaticamente alle minacce il carattere obiettivo di impiego del metodo, poiché l’avvalersi delle condizioni dell’art. 416-bis cod. pen. esige l’accertamento dell’impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. Su questo punto la motivazione dei giudici di merito è ritenuta assertiva e la sentenza è annullata con rinvio.
Quanto alla finalità di agevolazione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8545 del 2019 e qualifica l’aggravante come soggettiva, inerente ai motivi a delinquere. Essa si estende al concorrente non animato dallo stesso scopo, purché consapevole dell’altrui finalità agevolatrice; la funzionalizzazione deve essere oggetto almeno di rappresentazione, non potendo identificarsi nel mero sospetto.
In materia di stupefacenti, la Corte conferma che la condotta di offerta si perfeziona con la manifestazione della disponibilità a procurare la droga, anche se non attuale, e che l’assenza di sequestro non è ostativa alla configurabilità del reato, secondo le Sezioni Unite n. 22471 del 2015 e i principi sull’art. 192 cod. proc. pen. Viene invece ritenuta fondata, per alcuni ricorrenti, la doglianza sull’omessa motivazione relativa agli aumenti per la continuazione, in applicazione delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021.
La Corte dichiara poi estinti per prescrizione alcuni reati, rilevando che tale causa estintiva prevale, in assenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulle nullità di ordine generale.
Nota della Redazione
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