Bancarotta documentale e distinzione tra fattispecie specifica e generica (Cass. pen. Sez. V n. 38315/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’omessa consegna dei libri contabili al curatore integra la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall., richiedente il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto, mentre la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio rientra nella seconda parte della norma ed è caratterizzata dal dolo generico. La tardiva esibizione dei libri contabili nel corso del processo penale non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito che gravano sull’amministratore nella fase prefallimentare o immediatamente successiva al fallimento.
Il Fatto
L’imputato, amministratore e legale rappresentante di una s.r.l. dichiarata fallita, veniva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione. In primo grado, il Pubblico Ministero modificava l’imputazione originaria (omessa tenuta del libro inventari e del libro cespiti ammortizzabili) contestando l’omessa consegna dei medesimi libri. Il Tribunale, pur ritenendo la condotta di omessa consegna consumata, escludeva la prova del dolo specifico e condannava l’imputato per la condotta alternativa della tenuta confusa dei libri, ritenendo integrato il dolo generico. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna, affermando che la tenuta confusa dei libri aveva accompagnato tutta l’esistenza della società. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l’illogicità della motivazione sulla confusione contabile, e l’errata applicazione dell’art. 216 legge fall. con riferimento all’elemento psicologico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, e rigetta nel resto. Il Collegio esamina preliminarmente il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale per distrazione, dichiarandolo inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limitava a dedurre generici vizi di motivazione senza confrontarsi con la decisione dei giudici di merito e senza allegare gli atti specifici (come la relazione del consulente) per sostenere il travisamento.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte rigetta il primo motivo (violazione degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen.) ritenendo infondata la censura sulla modifica dell’imputazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Carelli), la Corte afferma che non vi è violazione del principio di correlazione quando l’imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. La contestazione di omessa consegna, rispetto a quella di omessa tenuta, attiene a condotte equivalenti, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, e nel corso del processo l’imputato aveva potuto difendersi, tant’è che aveva prodotto i libri in udienza.
Il Collegio accoglie, invece, il secondo e il terzo motivo, che attengono all’elemento psicologico e alla distinzione tra le due fattispecie di bancarotta documentale. La Corte richiama l’orientamento costante per cui l’omessa tenuta, la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna (prima parte) richiedono il dolo specifico, mentre la tenuta confusa (seconda parte) richiede il dolo generico. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva erroneamente ravvisato la condotta nella tenuta confusa dei due libri, nonostante la condotta storicamente accertata fosse l’omessa consegna (tardivamente avvenuta in udienza). La consegna tardiva, però, non sana l’omissione, come chiarito dalla giurisprudenza (Pratelli), poiché l’obbligo di deposito grava sull’amministratore già nella fase prefallimentare. La Corte rileva, inoltre, che la motivazione del giudice di appello è confusa: non si comprende se la condotta contestata (mancanza di indicazioni analitiche nei libri) integri la fattispecie specifica (omessa tenuta di fatto, che richiede dolo specifico) o quella generica (omessa annotazione di operazioni, che richiede dolo generico). La distinzione è decisiva per il tipo di dolo richiesto, e il giudice del rinvio dovrà chiarire quale fattispecie sia stata realizzata in concreto.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione alternativa e correlazione: la modifica dell’imputazione da omessa tenuta a omessa consegna non viola il principio di correlazione, perché si tratta di condotte equivalenti; l’avvocato deve comunque eccepire la violazione se la modifica impedisce una difesa effettiva, ma in generale la giurisprudenza ammette la contestazione alternativa, garantendo all’imputato la conoscenza delle linee direttrici dell’accusa.
- Elemento psicologico della bancarotta documentale: la difesa deve distinguere tra le due fattispecie: per l’omessa tenuta o consegna, il dolo è specifico e richiede la prova dello scopo di pregiudicare i creditori; per la tenuta confusa, il dolo è generico. In sede di ricorso, vanno evidenziati i profili di carenza motivazionale sulla prova del dolo specifico, se contestato, o sulla confusione contabile, se contestata la fattispecie generica.
- Valore della consegna tardiva: la produzione dei libri contabili in udienza non sana l’omessa consegna al curatore; la difesa non può invocare tale produzione per escludere il reato, ma può eventualmente utilizzarla per contestare la sussistenza del dolo specifico, se dimostra che l’omissione non è stata dolosa (es. per mera negligenza), fermo restando che la giurisprudenza è rigorosa sull’irrilevanza del post factum.
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