Omicidio stradale: tardivo deposito del DVD e inutilizzabilità fisiologica (Cass. pen. Sez. IV n. 32361 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito di un atto di indagine in allegato all’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. non determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che dispone il giudizio, poiché il principio di tassatività delle nullità non contempla tale sanzione negli art. 416 e art. 429 cod. proc. pen., ma comporta soltanto l’inutilizzabilità fisiologica dell’atto, sanata dalla sua successiva e corretta acquisizione prima dell’istruttoria dibattimentale. Nei reati colposi, quando il capo di imputazione richiama l’art. 141 cod. strada ma i giudici di merito accertano la violazione del limite di velocità imposto dall’art. 142 cod. strada, la regola cautelare violata è di tipo rigido, con conseguente irrilevanza dei parametri elastici invocati dal ricorrente. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale anche mediante il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena applicata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. in danno di un pedone, investito mentre attraversava la carreggiata. Gli erano ascritte la violazione dell’art. 141 cod. strada e l’omessa adeguatezza della velocità alle condizioni della strada, con il conseguente urto e lo sbalzo della vittima verso la semicarreggiata opposta. Il giudice di appello aveva rigettato le censure sulla mancata allegazione, insieme all’avviso di conclusione delle indagini, di un DVD contenente le immagini dell’incidente, oltre ai motivi di merito sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, l’inutilizzabilità del filmato, il travisamento della prova per omissione, l’erronea individuazione della regola cautelare e i vizi della motivazione sulla pena e sulla sanzione amministrativa accessoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto richiamato l’insegnamento consolidato sulla c.d. doppia conforme, in forza del quale le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile.

Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’omesso deposito di un atto di indagine non genera la nullità degli atti successivi, ma l’inutilizzabilità dell’atto stesso, in ossequio al principio di tassatività. Nel caso concreto, però, il DVD era stato acquisito al fascicolo su istanza della difesa prima dell’udienza preliminare, ponendo quest’ultima nelle condizioni di contraddire sul contenuto prima del dibattimento. La Corte ha aggiunto che il consulente del pubblico ministero aveva già raffigurato i fotogrammi rilevanti nella relazione depositata con l’avviso di conclusione delle indagini, realizzando di fatto la discovery del contenuto del supporto.

Quanto al secondo motivo, i giudici hanno qualificato la patologia come inutilizzabilità fisiologica e non patologica, sanata dall’acquisizione anteriore all’istruttoria dibattimentale. Hanno inoltre rilevato l’aspecificità dell’eccezione, non avendo la difesa indicato gli elementi del filmato idonei a una ricostruzione alternativa dell’evento secondo la c.d. prova di resistenza.

Sul travisamento della prova, il motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non emergendo dal ricorso in quale modo il dato sulle condizioni della strada avesse inciso in maniera decisiva sul ragionamento probatorio. I giudici di merito avevano comunque ritenuto non ideali le condizioni di visibilità e astrattamente prevedibile l’attraversamento pedonale in centro abitato.

Sulla regola cautelare, la Corte ha precisato che i principi sulle regole elastiche non erano utilmente richiamabili, avendo i giudici di merito ravvisato la violazione di una regola rigida derivante dal superamento del limite di velocità di 50 km/h su strada urbana, con velocità stimata in 54 km/h, ritenuta altresì inadeguata alle condizioni di viabilità.

Infine, i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla sanzione amministrativa accessoria sono stati ritenuti infondati, essendo la pena base quantificata in misura prossima al minimo edittale e risultando la sanzione commisurata ai parametri del comma ottavo dell’art. 141 cod. strada, in relazione al comma terzo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *