Confisca allargata su beni di terzi: l’imputato non ha interesse a impugnare (Cass. pen. Sez. VI n. 35672 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l’imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione avverso il provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta. Egli, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. Solo il terzo ha un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l’assenza di fittizia intestazione, salvo che l’imputato deduca un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca dei beni in sequestro, fittiziamente intestati alla convivente dell’imputato.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la sentenza impugnata, riportandosi integralmente a quella di primo grado senza confronto con le deduzioni difensive, aveva ritenuto la natura fittizia dell’intestazione dei beni nonostante la compagna avesse dimostrato le capacità economiche per il loro acquisto, imponendo di fatto un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’accusa.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dalla qualificazione dell’interesse ad impugnare. La Corte ha rilevato che il ricorso, anziché contestare la fittizietà dell’intestazione e la conseguente spettanza della restituzione per carenza dei presupposti della confisca, era diretto a comprovare la titolarità dei beni immobili in capo alla terza.

I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento già espresso per le misure di prevenzione, citando Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 e Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767. Da tale indirizzo discende che l’imputato, nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma, non ha interesse a impugnare il provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché nella sua disponibilità indiretta.

La ragione è precisata dalla Corte: l’imputato, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione dei beni, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. Il Collegio ha altresì richiamato ulteriori precedenti conformi, tra cui Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025, Rv. 288000, Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592-01, Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209-02, Sez. 4, n. 13172 del 26/03/2025, Hu, Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli e Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, Guidetti.

Ne deriva che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni o l’assenza di fittizia intestazione. L’imputato può superare tale carenza solo deducendo un interesse concreto ed attuale all’impugnazione che, nella specie, è stato prospettato in modo del tutto generico. Su tali basi il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *