Motivazione apparente e proscioglimento ex art. 131-bis per diffamazione aggravata (Cass. pen. Sez. V n. 35792 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ravvisabile il vizio di motivazione apparente allorché il giudice si limiti a indicare le fonti di prova della colpevolezza, senza svolgere la valutazione critica e argomentata degli elementi acquisiti. Il vizio è più grave quando il Tribunale affermi, in modo apodittico, la sussistenza dei reati contestati senza neppure indicare le prove su cui fonda la ricostruzione dei fatti. Il ricorso al proscioglimento per particolare tenuità del fatto non esonera il giudice dall’accertare preliminarmente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e dal verificare la sussistenza di una causa di giustificazione. La sentenza così motivata è affetta da nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente pubblico provinciale, non aveva accettato la valutazione sulla propria performance e aveva chiesto una nuova valutazione. Innanzi alla commissione aveva depositato una memoria nella quale accusava i responsabili del settore finanziario e del centro elaborazione dati di condotte illegittime e di aver cagionato un danno erariale. Nel corso della seduta era seguita un’accesa discussione, con espressioni offensive verso uno dei responsabili.

Il Tribunale di Isernia aveva prosciolto il ricorrente dalle imputazioni di diffamazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione delle norme sul diritto di critica e sui limiti dell’art. 131-bis cod. pen.; omessa applicazione dell’esimente dell’art. 598 cod. pen.; lesione del diritto di difesa per il rigetto dell’istanza di perizia sulla trascrizione del file audio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo, con il quale si deduceva la mera apparenza della motivazione. Sul punto richiama un principio consolidato: la motivazione è apparente quando il provvedimento si limita a indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica e argomentata compiuta dal giudice sugli elementi probatori acquisiti.

Nel caso concreto il vizio risulta, secondo la Corte, ancora più grave. Il Tribunale si è limitato ad affermare che dall’istruttoria dibattimentale risulta provata la sussistenza dei reati contestati, senza neppure specificare le prove su cui ha fondato la ricostruzione dei fatti.

Né il giudice di merito ha chiarito se le condotte addebitate dall’imputato alle persone offese fossero state effettivamente tenute e, in caso positivo, le ragioni per le quali nelle sue affermazioni non potesse ravvisarsi un legittimo esercizio del diritto di critica. Il percorso argomentativo resta dunque su un piano puramente assertivo.

Da ciò discende la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. La sentenza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio, in diversa persona fisica del giudice, non essendo la pronuncia suscettibile di appello ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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