Ricorso straordinario: no errore di fatto se omessa qualificazione dell’impugnazione (Cass. pen. Sez. VI n. 4934 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un errore materiale o di fatto, emendabile mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo. Rientra in tale ipotesi la mancata trasmissione dell’impugnazione al giudice competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso: si tratta del frutto di una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti, non di un errore emendabile. La soluzione di una questione di diritto in difformità da precedenti provvedimenti esula dal perimetro applicativo del rimedio.
Il Fatto
Con decreto il Gip del Tribunale di Potenza aveva rigettato l’istanza proposta da due soggetti estranei al procedimento, ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen., diretta alla rimozione, dal testo di un’ordinanza applicativa di misura cautelare, di ogni riferimento a un loro coinvolgimento in ipotesi associativa.
Avverso quel decreto i due hanno proposto ricorso per cassazione. La Sez. 2 lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il provvedimento non era impugnabile in quella sede, essendo al più esperibile l’opposizione al presidente del tribunale. Gli stessi ricorrenti hanno allora proposto ricorso straordinario, deducendo che la Corte avrebbe dovuto qualificare l’impugnazione come opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che, avverso il rigetto della richiesta avanzata al Gip ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen., l’unico rimedio esperibile è l’opposizione al presidente del tribunale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso diretto per cassazione e, di riflesso, l’infondatezza della doglianza costruita sulla mancata riqualificazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il fulcro del ragionamento è la distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015 e il successivo Sez. VI, ord. n. 28424 del 23.06.2022: quando la causa dell’errore non è riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione possiede contenuto valutativo, non si configura errore di fatto, ma di giudizio, estraneo all’ambito del rimedio.
Applicando tale regola, la mancata trasmissione dell’impugnazione al presidente del tribunale non può essere qualificata come errore materiale o di fatto: essa costituisce il frutto di una valutazione implicita di insussistenza dei relativi presupposti. La Corte esclude inoltre che possa assumere rilievo la circostanza che in un caso analogo abbia deciso diversamente, poiché la soluzione di una questione di diritto in eventuale difformità da precedenti provvedimenti resta fuori dal perimetro di applicabilità dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte non applica la sanzione pecuniaria, ravvisando in capo agli stessi una situazione soggettiva idonea a escludere la colpa nella presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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