Esigenze cautelari e tempo silente nel pericolo di reiterazione del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 38329 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tempo trascorso dai fatti contestati non ha valore neutro nella valutazione delle esigenze cautelari e deve essere considerato dal giudice, anche in relazione ai reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., soprattutto quando, dopo i fatti in relazione ai quali è stato emesso il titolo, non si registrino ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. Il decorso del tempo rende quindi necessaria l’individuazione di ulteriori elementi specifici e concreti, idonei a dimostrare l’attualità del pericolo di recidiva. Non integra vizio di motivazione il provvedimento che valorizzi la lettura sinergica di tutte le condotte successive ai fatti, anziché un singolo episodio isolatamente considerato.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione del reato.

Il ricorrente osservava che i reati posti a fondamento del titolo cautelare risalivano al febbraio 2021 e che l’episodio del maggio 2024, valorizzato dai giudici, non atteneva a una condotta di detenzione per finalità di spaccio, trattandosi di detenzione per uso esclusivamente personale. La questione approda così in Cassazione, con conclusioni scritte del Pubblico Ministero volte all’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché aspecifico e generico. Il tema posto all’attenzione è la rilevanza, in sede cautelare, del c.d. “tempo silente” ai fini della valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Secondo il prevalente orientamento di legittimità e i precedenti della stessa Sezione, il tempo trascorso dai fatti contestati non ha un valore neutro, anche in relazione ai reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e deve comunque essere considerato dal giudice, soprattutto se, successivamente ai reati per i quali è stato emesso il titolo, non si registrino ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il decorso del tempo esige quindi l’individuazione di ulteriori elementi specifici e concreti, idonei a dimostrare l’attualità del pericolo di recidiva, richiamandosi in motivazione i precedenti Sez. 6 n. 2112 del 22/12/2013, Rv. 285895 e Sez. 6 n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato enuncia compiutamente le ragioni per cui il ricorrente è da considerarsi stabilmente inserito nell’attività di narcotraffico e quindi “pericoloso” ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.. Vengono valorizzati il ruolo di pusher già nel 2018, la condotta protratta senza soluzione di continuità sino al febbraio 2021 e il perdurante inserimento nel medesimo contesto criminale, desunto dalle perquisizioni del 2022, con sequestro di droga leggera e strumenti di pesatura, e dalla perquisizione del 10 maggio 2024, con sequestro di stupefacente e bilancino all’interno dell’esercizio commerciale gestito dal ricorrente.

Il giudice della cautela, nella verifica dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si è mosso nel quadro dei principi di legittimità sul tempo silente, lungo un percorso argomentativo scevro da vulnus motivazionali, senza incongruenze né illogicità manifeste. Il ricorrente, nel dedurre l’assenza di elementi successivi idonei a rivitalizzare il periculum libertatis, si limita a opporre una diversa lettura degli esiti investigativi e, in particolare, dell’episodio del maggio 2024, senza confrontarsi con la lettura fornita dai giudici di merito. La Corte stigmatizza il difetto di lettura sinergica di tutte le vicende successive ai fatti di causa, avendo il ricorrente focalizzato l’attenzione su un solo elemento probatorio.

Quanto all’assunto difensivo dell’uso esclusivamente personale dello stupefacente, i giudici di merito hanno rilevato la natura assertiva della deduzione, non supportata da coerente documentazione: quella prodotta attesta la frequentazione del Sert per dipendenza da sostanze diverse da quelle sequestrate e la colloca in un periodo limitato e risalente. Infine, l’ordinanza non si presta a censure sotto il profilo dell’adeguatezza della misura, avendo il Tribunale osservato che l’attività di spaccio si svolgeva prevalentemente all’interno dell’esercizio commerciale, di guisa che gli arresti domiciliari non avrebbero adeguatamente preservato l’esigenza cautelare. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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