Legittimo impedimento del difensore e rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. III n. 35806 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento integra legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. solo se sopravvenuto rispetto all’assunzione del mandato. Il difensore che, dopo la fissazione dell’udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare l’impedimento per ottenere il differimento dell’udienza già calendarizzata, né omettere di segnalarlo tempestivamente al giudice. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. costituisce rimedio eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado; il rigetto è sorretto anche da motivazione implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della decisione di merito. Nel caso di dichiarazioni rese da minore vittima di violenza sessuale, l’attendibilità va valutata in modo onnicomprensivo, con riguardo alla capacità di testimoniare, al contesto familiare e sociale, e agli indicatori di esperienze sessuali anticipate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 13 novembre 2024, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Potenza al ricorrente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, per il delitto di violenza sessuale continuata commessa nei confronti di una minore di dieci anni.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: la violazione del diritto di difesa per il rigetto dell’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore; l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di perizia sulla capacità di testimoniare della persona offesa; la violazione degli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. in ordine alla valutazione di attendibilità della minore; l’eccessivo aumento di pena per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Sul primo, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 4909 del 2015 e n. 29529 del 2009, secondo cui l’impegno professionale del difensore costituisce causa di assoluta impossibilità a comparire solo a precise condizioni: tempestiva prospettazione dell’impedimento, indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso processo, assenza di un codifensore e impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.
Nel caso concreto, l’impedimento era stato rappresentato solo il 10 novembre 2024, tre giorni prima dell’udienza, benché noto dal 16 ottobre 2024, e il nuovo incarico era stato assunto in epoca successiva alla fissazione del processo dinanzi alla Corte territoriale. La Corte ha richiamato Sez. V n. 4591 del 2024 e Sez. III n. 38193 del 2017, secondo cui l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. tutela solo gli impedimenti sopravvenuti all’atto di nomina e accettazione del mandato. Il difensore, avendo egli stesso sollecitato il rinvio del procedimento innanzi al Tribunale di Lagonegro alla medesima data, avrebbe dovuto adottare le opportune iniziative per evitare la sovrapposizione degli impegni.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che la rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice la ritenga indispensabile non potendo decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite n. 12602 del 2016). In caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla struttura argomentativa della decisione di merito. La Corte d’appello aveva adeguatamente valorizzato le conclusioni dei consulenti tecnici, che avevano escluso confusione tra realtà e fantasia nel racconto della minore.
Sul terzo motivo, i giudici hanno ricordato che, pur potendo fondare il convincimento sulle sole dichiarazioni della persona offesa minorenne, il giudice deve condurre una valutazione di credibilità onnicomprensiva, attenta all’attitudine a testimoniare, al contesto familiare e sociale e ai processi di rielaborazione (Sez. III n. 29612 del 2010; Sez. III n. 8057 del 2012). La Carta di Noto, pur non dettando regole cogenti, costituisce importante strumento di verifica dei dati probatori. Le censure difensive si sono risolte in mero dissenso valutativo, inammissibile in sede di legittimità.
Sul quarto motivo, richiamando Sezioni Unite n. 47127 del 2021, la Corte ha confermato che l’aumento per la continuazione va motivato in modo distinto per ciascun reato satellite, ma che l’obbligo non è circoscritto a canoni predeterminati. L’aumento di un anno per una serie di abusi protrattisi per oltre due anni è stato ritenuto congruo rispetto ai parametri dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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