Associazione per delinquere e acquisto stabile di merce contraffatta (Cass. pen. Sez. II n. 14407 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Partecipa al delitto di associazione per delinquere anche l’acquirente stabilmente disponibile a ricevere i beni provenienti dall’attività illecita del sodalizio, ove la sua condotta assuma funzione continuativa e trascenda il significato negoziale delle singole operazioni, ponendosi come elemento della complessa struttura che ne facilita lo svolgimento. L’indifferenza degli scopi personali perseguiti dai singoli partecipi e la possibile brevità del periodo di osservazione delle condotte non escludono il vincolo associativo, quando dagli elementi acquisiti si inferisca l’esistenza di un sistema collaudato. È configurabile la partecipazione a due distinti delitti associativi in caso di sodalizi non sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e oggettivo, senza che operi la preclusione del ne bis in idem. Sul piano processuale, la denuncia congiunta e promiscua dei vizi della motivazione e della violazione di legge rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto a taluni reati di contraffazione e ricettazione, confermando la condanna per il delitto associativo. Avverso la pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
Tre di essi, con unico atto, lamentavano vizi della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati associativo e di contraffazione, la mancata risposta all’istanza di riqualificazione ex art. 517 cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale quanto all’aggravante e la violazione della regola del ragionevole dubbio. Un quarto ricorrente censurava la ritenuta partecipazione associativa, il dolo di partecipazione, il ne bis in idem rispetto a una condanna definitiva per analogo fatto e l’intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi dei tre coimputati perché articolati su motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Quanto ai lamentati vizi di motivazione, il Collegio ricorda che, in caso di doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo decisionale, quando le censure dell’appellante siano state esaminate con criteri omogenei e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza.
Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento: sono pertanto implicitamente disattese le difese logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il rispetto della regola del ragionevole dubbio può essere sindacato solo mediante il controllo della motivazione, restando preclusa alla Corte la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito.
La denuncia cumulativa di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, unitamente alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici: i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e non possono cumularsi sul medesimo segmento della decisione. Il Collegio ribadisce che al giudice di legittimità non spetta rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato delle deduzioni le censure utili.
Nel merito, i giudici di merito hanno ricostruito compiutamente l’associazione, connotata da solida struttura organizzativa, plurimi opifici, rete di fornitori e clienti e cospicuo magazzino, nonché da un programma criminale diretto alla realizzazione di indefiniti delitti di contraffazione e ricettazione. La consapevole partecipazione dei ricorrenti emerge dalle intercettazioni e dal confluire, su carte prepagate, dei pagamenti effettuati dal quarto ricorrente per l’acquisto di merce contraffatta.
Quanto al ricorso del quarto imputato, la Corte lo rigetta. Il suo pieno inserimento quale stabile acquirente di pellami contraffatti per la propria manifattura integra la condotta partecipativa, conforme ai principi espressi in tema di associazione per delinquere: rileva la funzione continuativa dell’acquirente stabilmente disponibile, non la durata del periodo di osservazione. È parimenti configurabile la partecipazione a due distinti sodalizi non sovrapponibili, senza preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. Il motivo sulla prescrizione è aspecifico, non avendo il ricorrente considerato la sospensione dei termini e il raddoppio previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio