Ribaltamento in appello della assoluzione e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. III n. 35815 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che riformi in senso totalmente demolitorio una pronuncia assolutoria deve confrontarsi con tutti gli elementi probatori prospettati dalla difesa, anche se non valutati dal giudice di primo grado. La loro omessa considerazione integra il vizio di motivazione rafforzata e sostanzia il travisamento della prova, quando l’elemento trascurato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Non è sufficiente opporre una diversa lettura del compendio, perché il ribaltamento impone di dimostrare l’insostenibilità logica delle ragioni dell’assoluzione e degli argomenti difensivi eventualmente trascurati.

Il Fatto

Con sentenza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Busto Arsizio assolveva il ricorrente dall’ipotesi di violenza sessuale (capo B) e dal reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., condannandolo per atti persecutori e per lesioni personali aggravate. La Corte di appello di Milano, su impugnazione del pubblico ministero, riformava parzialmente la decisione, affermando la responsabilità anche per il capo B e rideterminando la pena complessiva in sette anni e quattro mesi di reclusione.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi. Tra questi assume rilievo pregiudiziale la censura di travisamento della prova in ordine al capo B: la difesa aveva prodotto i tabulati telefonici, dai quali risultava che nel periodo dei fatti contestati l’imputato si trovava in Campania e non in provincia di Varese.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo alla disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Ha ricordato che i poteri officiosi previsti dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. prescindono dall’iniziativa della parte interessata e vanno esercitati quando l’appello del pubblico ministero indichi puntualmente le ragioni per le quali le prove dichiarative poste a fondamento dell’assoluzione vadano diversamente valutate.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato e, per il suo carattere pregiudiziale, assorbente rispetto al secondo. La Corte ha riaffermato che la sentenza di appello, quando riformi integralmente una pronuncia assolutoria, deve rispettare il canone della motivazione rafforzata, confutando specificamente gli argomenti del primo giudice e dimostrando l’insostenibilità logica degli stessi.

Nel caso concreto i giudici di appello hanno del tutto omesso di confrontarsi con il dato dei tabulati telefonici, che collocava l’imputato a notevole distanza dal luogo del presunto reato. La difesa lo aveva segnalato sia nell’atto di appello sia nella memoria, ma la Corte territoriale non ha spiegato perché tale elemento non fosse dotato di forza persuasiva sufficiente. L’omesso esame di una prova decisiva integra il vizio di travisamento della prova e disarticola il ragionamento probatorio, non essendo rispettato lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio fissato dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen..

Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, per genericità della censura, in presenza di una ipotesi di doppia conforme. Analogamente, il quinto motivo è stato respinto: le lesioni personali aggravate ex art. 585, comma 1, cod. pen. restano estranee alla competenza del giudice di pace, e il bilanciamento delle attenuanti non incide sulla procedibilità né sulla configurabilità del reato circostanziato. Manifestamente infondato anche il sesto motivo, poiché l’art. 162-ter cod. pen. opera solo per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, mentre i reati in esame erano procedibili d’ufficio per la presenza della circostanza aggravante di cui all’art. 576, n. 5.1, cod. pen..

Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, con irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per i capi A, C e D ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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