Prescrizione maturata dopo appello e autonomia dei capi di imputazione (Cass. pen. Sez. III n. 35816 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati di violazione di sigilli il momento consumativo può essere individuato in quello dell’accertamento, salvo che sia rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale idonee a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto. Il principio che, nel concorso di due cause di rinvio del dibattimento, l’una riferibile all’imputato o al difensore e l’altra al giudice, impone di dare prevalenza a quella riferibile all’ufficio, ai fini della sospensione della prescrizione, opera solo se il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause, non rilevando la potenziale esistenza di quella riferibile all’ufficio ma non posta in concreto a fondamento del provvedimento di rinvio. Nei casi di doppia conforme, le motivazioni di merito convergono in un unico corpo decisionale e il vizio di motivazione è deducibile solo per pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi o per loro manifesta inversione. La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è rilevabile in cassazione quando, essendosi in presenza di autonomia dei capi di imputazione, per quel capo il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, difettando un valido rapporto processuale su quella imputazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di violazione di sigilli e per plurimi reati urbanistici, ambientali e sismici, con ordine di demolizione e rimessione in pristino. La Corte di appello aveva confermato la pronuncia. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del ne bis in idem, per avere i giudici di merito valorizzato il completamento delle opere e la locazione dell’immobile, condotte estranee al perimetro dell’imputazione; intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali e del reato di violazione di sigilli; censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, muovendo dalla constatazione della doppia conforme. In tale ipotesi il vizio di motivazione censurabile in legittimità è solo quello che discende dalla pretermissione di temi probatori decisivi, ritualmente indicati in appello e trascurati, o dalla loro manifesta inversione in entrambi i gradi. La Corte territoriale ha linearmente chiarito che il ricorrente, nominato custode del cantiere, aveva proseguito e completato le opere abusive, concedendo in locazione l’immobile. Il riferimento all’ultimazione dei lavori e alla locazione non amplia il perimetro dell’accusa, ma illustra gli intendimenti dell’imputato: nessuna violazione del ne bis in idem né della correlazione.
Il secondo motivo è accolto nei termini indicati. Quanto alla violazione di sigilli, il momento consumativo coincide con l’accertamento, salvo prova rigorosa di situazioni anomale. Il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione, nel caso pari a 996 giorni; ne deriva che il termine matura il 14/03/2026. Il ricorrente contesta il periodo di 150 giorni relativo al rinvio dall’udienza del 09/07/2019, assumendo che il dibattimento era tenuto da un giudice onorario. Il Collegio rileva che il principio invocato presuppone che il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause e il verbale non dà atto della trattazione da parte di un giudice onorario. In ogni caso, il mancato computo di quei 150 giorni collocherebbe la prescrizione al 15/10/2025, comunque dopo la sentenza di appello: poiché il ricorso è inammissibile quanto a questo capo, per manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo, la mancata costituzione di un valido rapporto processuale preclude di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, in ragione dell’autonomia dei capi di imputazione.
Quanto agli ulteriori reati contravvenzionali, accertati il 03/12/2015 e proseguiti sino al 22/12/2015, il termine quinquennale risulta maturato il 27/06/2022, tenendo conto delle sospensioni intervenute sino a quella data e non dei periodi successivi. La sentenza va dunque annullata senza rinvio sul punto per estinzione dei reati, versandosi nell’ambito applicativo dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen..
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mero arbitrio o ragionamento illogico, qui non ravvisabili. Quanto al beneficio, la valutazione prognostica ex art. 164 cod. pen. richiama la considerazione complessiva delle circostanze dell’art. 133 cod. pen., ben potendo il giudice indicare solo quelle ritenute prevalenti; i giudici di merito hanno motivato il diniego sulla pervicacia dimostrata. Alla declaratoria di estinzione consegue la revoca dell’ordine di demolizione, restando ferme le competenze delle Amministrazioni comunale e regionale.
Nota della Redazione
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