Revoca tacita della querela: il giudice deve verificarne l’effettiva volontà (Cass. pen. Sez. V n. 35823 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca tacita della querela di cui all’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen. costituisce un’ipotesi tipizzata dal legislatore di manifestazione tacita di volontà per facta concludentia, desumibile da comportamenti non equivoci. L’assenza del querelante all’udienza, per la quale sia stato citato come testimone, rileva solo se valutata alla luce del previo avvertimento sulle conseguenze dell’inerzia ex art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., nonché della prova della conoscenza reale, e non solo legale, del contenuto dell’atto. Il giudice è tenuto a verificare, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, che non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca. Solo all’esito di tale controllo l’assenza può essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di insistere per la punizione del colpevole.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, impugna la sentenza con cui il Giudice di pace di Brunico aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di diffamazione. Il giudice aveva ravvisato nel comportamento della persona offesa, non comparsa all’udienza alla quale era stata citata come testimone, gli estremi di una revoca tacita della querela.

Il ricorso deduce la violazione dell’art. 152 cod. pen., sostenendo che il giudice avrebbe omesso di verificare l’effettiva volontà del querelante, da valutare alla luce della rinuncia al mandato del difensore e dell’impedimento a comparire certificato dalla parte offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce la portata della fattispecie introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022. La norma tipizza una modalità di manifestazione tacita della volontà di rimettere la querela, che il legislatore desume da comportamenti concludenti capaci di indicare chiaramente l’intenzione sottostante.

L’assenza del querelante all’udienza, per la quale sia stato citato come testimone, non è di per sé sufficiente. Occorre il previo avvertimento sulle conseguenze dell’eventuale condotta inerte, previsto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen. Non basta, dunque, la comunicazione dell’atto di citazione: è necessaria la prova della conoscenza reale, e non soltanto legale, del contenuto dell’atto, unico elemento dal quale dedurre l’effettiva consapevolezza delle conseguenze dell’inerzia.

È proprio tale accertamento che impone al giudice di verificare, con apprezzamento insindacabile in legittimità ove congruamente motivato, che non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca e Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada. Solo all’esito di questo doveroso controllo l’assenza può essere letta come fatto incompatibile con la volontà di insistere per la punizione del colpevole.

Nel caso concreto il Giudice di pace, rilevata l’assenza della persona offesa ritualmente citata con lo specifico avvertimento, aveva ritenuto tacitamente rimessa la querela. Tuttavia, contrariamente a quanto illogicamente affermato, la stessa persona offesa aveva avanzato specifica richiesta di rinvio, rappresentando che il proprio difensore aveva rinunciato al mandato e di essere impossibilitata a viaggiare perché sottoposta a terapia domiciliare post infartuale, con allegazione delle relative certificazioni mediche.

La tacita volontà era stata quindi desunta da un dato, la mera assenza all’udienza, in sé non significativo, perché da leggere alla luce delle specifiche giustificazioni offerte. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Brunico per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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