Reddito di cittadinanza, omesse informazioni e dolo del dichiarante (Cass. pen. Sez. 7 n. 34793 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, l’omessa indicazione delle informazioni dovute nella domanda integra il reato di cui agli artt. 2 e 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, e non è scusata dall’ignoranza della legge: la disciplina non presenta profili di oscurità del precetto, né un atteggiamento interpretativo ambiguo degli organi giudiziari. L’affidamento a un patronato non esclude la responsabilità del dichiarante, perché l’ente non dispone di un potere di verifica sulla correttezza dei dati, limitandosi a raccogliere la dichiarazione e a trasmetterla all’ente erogatore. Il nesso di strumentalità tra omissione e beneficio economico è dimostrato quando la falsa dichiarazione consente di accedere a un beneficio non spettante o di fruire di un importo maggiore per effetto della mancata riduzione della scala di equivalenza.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per avere omesso, nella domanda di reddito di cittadinanza, le informazioni dovute in ordine allo stato di detenzione domiciliare di uno di essi. Uno degli imputati era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; l’altro alla pena di mesi nove e giorni venti, con il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo, vizi della motivazione sulla consapevolezza della condotta, l’insussistenza del nesso di strumentalità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che essi erano generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, preclusa nel giudizio di legittimità, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Sui primi due motivi, la Corte ha osservato che il giudice di appello aveva fornito motivazione ampia e puntuale, risultando incontrovertibile la falsa dichiarazione resa dagli imputati. Non ricorreva un’ipotesi di ignoranza inevitabile, poiché la normativa sul reddito di cittadinanza non presenta criticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto. Il preteso affidamento a un patronato, inoltre, non esclude l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato: il patronato non ha un potere di verifica sulla correttezza dei dati, al di là della raccolta della dichiarazione e della trasmissione all’ente erogatore.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come le dichiarazioni avessero permesso a un imputato di accedere a un beneficio in radice non spettante e all’altro di fruire di un importo maggiore, per la mancata riduzione della scala di equivalenza.
Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di effettivo confronto con la motivazione. La Corte ha ricordato che il giudizio di tenuità si fonda su una valutazione omnicomprensiva delle peculiarità del fatto, con gli indici dell’art. 133, comma 1, cod. pen., senza che il giudice debba esaminare tutti gli elementi, risultando sufficiente la disamina di quelli rilevanti, come affermato da Sez. 6, n. 55107 del 2018. Nel caso concreto ostavano al riconoscimento le modalità della condotta e l’intensità del dolo.
Il quinto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, avendo la Corte territoriale motivato in modo congruo e logico il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione delle modalità della condotta, dell’entità del danno all’ente pubblico e dei precedenti gravanti sull’imputato. Da qui la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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