Bancarotta impropria: inadempimento fiscale sistematico e operazioni dolose (Cass. pen. Sez. V n. 35490 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall. comprende tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, ivi compreso il metodo inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale, da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria verso l’Erario e il possibile dissesto. Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto il dolo specifico di causare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. La condizione di illiquidità aziendale non esclude l’elemento soggettivo. In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di legittimità non può rilevare vizi di motivazione, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine a un capo di imputazione e aveva rideterminato la pena per i residui reati a carico di due imputate, confermando la condanna di un terzo imputato per i reati di cui ai capi A) e B).

I fatti attengono alle vicende di due società dichiarate fallite, per le quali si è contestato di averne cagionato il dissesto mediante operazioni dolose, di aver posto in essere condotte distrattive dei beni sociali e, per una delle società, anche condotte di bancarotta documentale e di occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi principali e motivi nuovi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le censure relative alla configurabilità delle operazioni dolose. Il ricorrente sosteneva che il sistematico inadempimento tributario fosse stato qualificato come operazione dolosa sulla base di mere presunzioni. La Corte rileva che la ricostruzione del debito erariale non è avvenuta su base presuntiva: la sentenza impugnata ha utilizzato la documentazione amministrativa estrapolata dalle banche dati, raffrontando fatture, bilanci e dichiarazioni, e ha accertato che i costi indicati dalla società erano stati gonfiati.

Il mancato assolvimento degli obblighi verso l’Erario è stato dunque correttamente considerato espressivo di operazioni dolose, anche perché la società, ormai non operativa, era stata abbandonata alla propria insolvenza dopo la cessione a terzi e lo spostamento della sede in luoghi privi di radicamento aziendale. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la nozione di operazioni dolose si estende al metodo inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di consapevole scelta gestionale (Sez. 5 n. 5159 del 07/11/2025).

Né rileva che l’inadempimento sia dipeso da una condizione di illiquidità, poiché ai fini della configurabilità della bancarotta impropria non deve risultare dimostrato il dolo specifico, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto (Sez. 5 n. 16111 del 08/02/2024; Sez. 5 n. 24752 del 19/02/2018).

Quanto alla posizione dell’imputato, la Corte rileva che la doglianza sulla riconducibilità delle condotte successive al venir meno della carica non ha trovato risposta puntuale, essendosi la sentenza limitata a richiamare la fittizietà dei successivi amministratori. Il secondo motivo è invece genericamente prospettato. In presenza di una causa estintiva, non emergono elementi che impongano il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché l’assoluzione è consentita solo quando l’inesistenza del fatto emerga ictu oculi. Ne consegue l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

Per le altre due ricorrenti, i motivi sulle operazioni dolose sono infondati, mentre sono fondati quelli sulla bancarotta documentale e sull’occultamento delle scritture. La motivazione è appodittica sul concorso morale, dovendosi illustrare l’effettivo apporto arrecato alla realizzazione delle condotte, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 45276 del 30/10/2003. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni relative alla prova del concorso nei capi E), F) e H).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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