Sopravvenuta carenza di interesse: nessuna condanna alle spese per il ricorrente (Cass. pen. Sez. V n. 35829 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, quando derivi da causa non imputabile al ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma non configura un’ipotesi di soccombenza. A tale declaratoria non conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né il versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il venir meno dell’interesse alla decisione è successivo alla proposizione del ricorso, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente, società indagata ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnava davanti al Tribunale per il riesame di Cagliari il decreto con cui il G.i.p. di Oristano aveva nominato il curatore speciale della società. Il Tribunale per il riesame dichiarava inammissibile l’impugnazione.

Avverso tale ordinanza il consorzio proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, tanto sull’impugnabilità del provvedimento di nomina e sulla tempestività del gravame, quanto sulla sussistenza dei presupposti della nomina nello statuto del d. lgs. n. 231/2001. Nelle more del giudizio di legittimità, il G.i.p. di Oristano revocava il decreto di nomina, e il difensore depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente ha validamente formalizzato l’atto abdicativo in seguito alla revoca del provvedimento oggetto di impugnativa di merito. La sopravvenuta carenza di interesse è quindi la ragione dell’inammissibilità del ricorso, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12603 del 2015.

Il Collegio affronta poi la questione delle conseguenze economiche. Pur consapevole di un contrario orientamento, espresso dalle Sez. V n. 39521 del 2018 e Sez. V n. 23636 del 2018, ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo. Secondo tale indirizzo, l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che questi non possa essere condannato né alle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

La ragione è che il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo, rappresentato dalle Sez. III n. 29593 del 2021, Sez. I n. 11302 del 2018, Sez. VI n. 19209 del 2013, Sez. VI n. 22747 del 2003 e Sez. I n. 1695 del 1998.

Il percorso argomentativo si ricollega alle Sezioni Unite n. 6624 del 2012, secondo cui la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore. In coerenza con le Sezioni Unite n. 20 del 1996, l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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