Rapina impropria consumata: basta la sottrazione senza impossessamento (Cass. pen. Sez. 2 n. 15349 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, non essendo necessario che ne consegua l’impossessamento, il quale non costituisce l’evento del reato ma un elemento del dolo specifico. La sottrazione si identifica nella mera apprensione materiale del bene, senza che assuma rilievo contrario l’eventuale controllo del personale di vigilanza, idoneo a impedire solo la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa. In tema di misure cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, richiedendo una valutazione prognostica basata su modalità del fatto e personalità dell’indagato.

Il Fatto

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentata rapina aggravata. L’uomo, all’interno di un esercizio commerciale, aveva prelevato dallo scaffale un cartone contenente bottiglie di alcolici e, nel tentativo di allontanarsi, aveva aggredito con calci e colpi di bottiglia l’addetto alla vigilanza che cercava di trattenerlo, riuscendo poi a recuperare la merce.

Il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, confermava l’ordinanza genetica, riqualificando il fatto come rapina impropria consumata. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo quattro motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del tutto generiche e volte a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è stato considerato manifestamente infondato.

La Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto, anche a Sezioni Unite, secondo cui per la rapina impropria consumata è sufficiente la sottrazione seguita da violenza o minaccia, senza che occorra l’impossessamento del bene, elemento che appartiene al dolo specifico. Quanto alla sottrazione, essa si realizza con la mera apprensione materiale della cosa, mentre il controllo del personale di vigilanza può al più impedire la successiva acquisizione di una disponibilità autonoma del bene, non la sottrazione stessa.

In relazione al secondo e terzo motivo, concernenti l’attualità delle esigenze cautelari e la scelta della misura massima, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame, che aveva valorizzato le modalità violente del fatto e la personalità negativa dell’indagato, gravato da precedenti specifici. Il giudice di merito aveva inoltre correttamente escluso l’adeguatezza della più tenue misura degli arresti domiciliari, evidenziando la cessazione dell’attività lavorativa, la natura temporanea della provvidenza percepita e l’inattualità della dichiarazione di disponibilità del domicilio.

La Corte ha infine respinto il quarto motivo, relativo al preteso difetto di vaglio critico del tribunale del riesame, osservando come il ricorrente non si confrontasse con la motivazione esaustiva e logicamente corretta del provvedimento impugnato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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