Reddito di cittadinanza, arresti domiciliari non equivalgono allo stato detentivo (Cass. pen. Sez. III n. 21981 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, l’obbligo di dichiarare lo stato detentivo di un componente del nucleo familiare, rilevante ai fini della determinazione dell’entità del beneficio ai sensi dell’art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, non si estende agli arresti domiciliari. La misura degli arresti domiciliari determina la riduzione del parametro della scala di equivalenza solo quando sia stata applicata per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, ostativa alla concessione del beneficio. Fuori da tale ipotesi, il componente del nucleo resta a carico della famiglia e il suo computo non può essere escluso, con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 per l’omessa informazione.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ricorre per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale, in data 18 novembre 2024, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, perché il fatto non sussiste.
All’imputata si contestava di avere omesso, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 15 luglio 2020, di indicare che un componente del proprio nucleo familiare era stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del 18 giugno 2020, misura protrattasi fino al 20 luglio 2020. Secondo l’accusa, la dichiarazione avrebbe comportato la riduzione dell’importo del beneficio, con conseguente rilevanza penale dell’omessa informazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019 prevede che, quando il nucleo familiare beneficiario comprenda soggetti in stato detentivo o ricoverati in strutture a totale carico dello Stato, il parametro della scala di equivalenza non ne tenga conto. La medesima riduzione opera se fa parte del nucleo un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3.
Il Collegio distingue nettamente due piani: la misura cautelare ostativa alla concessione del beneficio e quella che incide solo sul quantum. Nel primo caso la misura deve essere stata imposta per uno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019; nel secondo no, perché la misura incide unicamente sul parametro della scala di equivalenza.
Nella specie, il componente del nucleo era stato sottoposto a misura cautelare per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dunque per un reato non ostativo. La Corte esclude che gli arresti domiciliari possano essere equiparati allo stato detentivo o al ricovero in strutture a totale carico dello Stato. L’art. 3, comma 13, richiede che la misura comporti l’esclusione fisica del soggetto dal nucleo familiare che dovrebbe altrimenti farsene carico.
Il richiamo del Procuratore generale alla pronuncia Sez. 3, n. 24419 del 21/02/2025 non è decisivo, perché quella decisione riguardava un soggetto ristretto per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., reato ostativo sia alla concessione del beneficio sia al computo del componente nel nucleo. La Corte valorizza inoltre la distinzione tra la sospensione del beneficio, che riguarda il beneficiario attinto da misura cautelare, e il computo dei componenti del nucleo ai fini della scala di equivalenza.
Se il componente resta a carico della famiglia, non vi è ragione di escludere l’aumento previsto per ogni componente aggiuntivo. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato.
Nota della Redazione
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