Rinuncia al ricorso in cassazione e inammissibilità sopravvenuta (Cass. pen. Sez. III n. 35847 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente dichiarata dal difensore munito di procura speciale, ne determina la dichiarazione di inammissibilità. La rinuncia priva il giudice di legittimità del potere di esaminare i motivi di impugnazione, rendendo superfluo ogni accertamento sulla loro fondatezza. L’assenza di indicazione delle ragioni della rinuncia non impedisce la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere che il ricorso sia stato colposamente proposto. Il giudice conserva, pertanto, il solo potere di regolare le spese in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente, persona indagata in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un’area di circa 3.500 mq, emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, sul presupposto che vi fosse stata installata una discarica abusiva di rifiuti domestici urbani.

Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta in proprio, rilevando che la ricorrente non era proprietaria dell’area e non aveva allegato alcun titolo che le avrebbe consentito la restituzione del bene in caso di accoglimento. Avverso tale ordinanza la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente rispetto a ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso, la Corte rileva che il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso l’ordinanza cautelare. Da tale dichiarazione discende inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

La rinuncia sopravvenuta opera sul piano processuale e assorbe l’esame dei tre motivi, rendendo superfluo ogni accertamento sul dedotto difetto di interesse o sugli ulteriori profili di violazione di legge prospettati. La Corte, pertanto, non esamina nel merito le censure relative all’interesse ad agire, alla pretesa adesione del giudice del riesame ai rilievi del Pubblico ministero, o alla ritenuta carenza di indici del pericolo nel ritardo.

Sul piano delle conseguenze economiche, la Corte osserva che la ricorrente non ha precisato le ragioni della rinuncia, non essendo quindi possibile verificare se esse siano state determinate dall’avvenuta soddisfazione dell’interesse connesso all’istanza cautelare originaria. Tale omissione non esclude che il ricorso sia stato presentato colposamente.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è pertanto condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata in euro 500,00, in favore della Cassa delle ammende, in ragione della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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