Interposizione fittizia di società estera e confine tra elusione ed evasione (Cass. pen. Sez. 3 n. 23141 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, e non una condotta meramente elusiva, la condotta di chi assume incarichi professionali in proprio e, dopo averli svolti, li imputa a una società schermo di diritto estero appositamente costituita, sottraendo i compensi alla tassazione italiana. L’interposizione fittizia non è alternativa all’abuso del diritto ma se ne distingue: solo le operazioni esistenti e volute, prive di sostanza economica, ricadono nell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 e restano fuori dal penalmente rilevante per effetto del comma 13. Quando invece il comportamento è fraudolento o simulatorio, si applica l’art. 10-bis solo in via residuale e trovano applicazione i reati tributari. Il dolo di evasione, integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte, si distingue dal dolo di elusione, che consiste nella generica volontà di avvalersi degli strumenti negoziali per ottenere vantaggi fiscali non dovuti.
Il Fatto
Il ricorrente, procacciatore di affari, è stato condannato dal Tribunale di Udine e poi dalla Corte di appello di Trieste per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo l’accusa, egli avrebbe svolto in proprio attività di intermediazione commerciale, imputando poi i relativi compensi a una società maltese costituita nel 2013, di cui era legale rappresentante, e alla quale erano stati trasferiti i redditi delle commesse.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità ai capi A e B; omessa motivazione sull’elemento soggettivo; mancanza di motivazione sul capo C; assenza dei presupposti del capo D e del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il primo motivo è qualificato come fattuale e rivalutativo: il ricorrente ha opposto una lettura alternativa delle prove, inidonea a disarticolare il ragionamento dei giudici di merito. Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, secondo il principio di Sez. 3 n. 17395 del 24.01.2023.
Sul punto centrale, la Corte osserva che l’oggetto dell’accertamento non era la natura reale o fittizia della società estera in sé, ma la titolarità dei redditi fatturati negli anni 2014 e 2015, quando gli accordi commerciali erano stati stipulati nel 2013 e la relativa esecuzione era iniziata mentre il ricorrente risiedeva ancora in Italia. La Corte territoriale ha valorizzato la coincidenza quasi integrale tra i ricavi della società e le provvigioni di cui ai capi A e B, rilevando che la società non era in grado di procurarsi commesse subito dopo la costituzione e che aveva prodotto reddito proprio perché il ricorrente le aveva trasferito le provvigioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina dell’abuso del diritto e i suoi rapporti con il diritto penale. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015 ha abrogato l’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e trasferito la materia nell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000. In presenza di condotte puramente elusive non è configurabile il reato di dichiarazione infedele, perché il comma 13 esclude che operazioni esistenti e volute, anche prive di sostanza economica, integrino condotte penalmente rilevanti (Sez. 3 n. 40272 del 01.10.2015, Mocali). L’abuso del diritto ha però applicazione solo residuale quando ricorrono comportamenti fraudolenti o simulatori, che fanno scattare i reati del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3 n. 38016 del 21.04.2017, Ferrari).
Nel caso concreto i giudici di merito hanno individuato plurimi elementi sintomatici dell’interposizione fittizia funzionale alla frode fiscale; la pretesa insindacabilità della scelta di diventare dipendente della società maltese recede di fronte alla fraudolenza dell’operazione complessiva. La censura sul dolo di evasione è dichiarata inammissibile perché nuova. Il dolo specifico di evasione — deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte, nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo — esprime un disvalore ulteriore rispetto al dolo di elusione e seleziona gli illeciti penalmente rilevanti.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili. Il terzo pretende di far discendere l’assenza del reato dall’impossibilità di configurare l’interposizione fittizia, già esclusa. Il quarto legge la dismissione del patrimonio immobiliare come pianificazione familiare, conclusione disancorata dalle risultanze processuali e non confrontata con la motivazione sul dolo specifico richiesto dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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