Demolizione dell’abusiva abitazione e proporzionalità: il bilanciamento con l’art. 8 CEDU (Cass. pen. Sez. 3 n. 11312 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di proporzionalità dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, imposto con la sentenza di condanna, non è assoluta ma va condotta dal giudice dell’esecuzione alla luce dei principi CEDU e di legittimità. Il diritto all’abitazione, pur tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, è contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio. Ai fini del bilanciamento, assumono rilievo la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento, la gravità dell’abuso, il tempo trascorso e la possibilità di sanatoria, mentre le sole condizioni personali non sono decisive. L’inottemperanza all’ingiunzione a demolire determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale, con conseguente venir meno dell’interesse del proprietario alla revoca o sospensione dell’ordine.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inesistenza, nullità o inefficacia dell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica. L’ingiunzione traeva origine da una sentenza, divenuta irrevocabile, che applicava la pena su richiesta per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
Avverso l’ordinanza di rigetto, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del criterio di proporzionalità della misura demolitoria rispetto alle proprie condizioni personali e familiari, nonché la mancata considerazione dell’accordo di programma stipulato tra la Procura e alcuni Comuni per la graduazione degli interventi demolitori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha innanzitutto ribadito che il diritto all’abitazione non è tutelato in termini assoluti e deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale. La verifica di proporzionalità, devoluta al giudice dell’esecuzione, deve essere condotta alla luce di una pluralità di criteri: l’incidenza sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, la consapevolezza dell’illiceità dell’abuso, la gravità dello stesso, il tempo trascorso, le condizioni personali, la possibilità di far valere le proprie ragioni e l’assenza di ragioni di differimento.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva applicato correttamente questi principi, evidenziando l’ampia volumetria dell’immobile abusivo, la piena consapevolezza dell’illiceità, la mancata attivazione di iniziative di sanatoria e l’inerzia prolungata. La valutazione della Corte ha ritenuto insindacabile tale percorso motivazionale, non ravvisando i vizi denunciati di motivazione apparente.
Quanto alla dedotta violazione dell’accordo di programma, la Corte ha precisato che tali protocolli non hanno efficacia vincolante e non possono produrre effetti sulla procedura demolitoria. I criteri di priorità ivi indicati non costituiscono un limite alla legittimità dell’ordine di demolizione, la cui esecuzione resta ancorata alle previsioni di legge e al provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
Infine, il Collegio ha richiamato il principio dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, quale conseguenza dell’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione. Tale effetto determina il venir meno dell’interesse del proprietario a contestare l’ordine stesso, essendo egli divenuto terzo estraneo alle vicende giuridiche del bene.
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Nota della Redazione
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