Sequestro finalizzato a confisca allargata: motivazione apparente e annullamento (Cass. pen. Sez. I n. 35865 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È configurabile la motivazione apparente quando il tribunale del riesame conferma il provvedimento di sequestro valorizzando presupposti diversi da quelli posti a base del decreto, così rendendo incomprensibile l’iter logico seguito. In tema di misure cautelari reali, la perenzione dei termini di efficacia va dedotta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento, non con istanza di riesame; per il provvedimento del giudice competente dopo la dichiarazione di incompetenza opera il termine di venti giorni di cui all’art. 27 cod. pen., non i termini della convalida.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. su una somma di denaro, a carico di un indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro.
All’indagato si contestava di far parte di un’articolazione di un sodalizio mafioso, con il compito di gestire denaro contante, aprire conti cointestati a prestanome e custodire i proventi dell’attività illecita. Il riesame riteneva più che sufficienti, ai fini del fumus commissi delicti, le intercettazioni acquisite, e considerava la somma sequestrata non giustificabile dai redditi leciti dichiarati. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente dichiara inammissibile l’eccezione sulla sopravvenuta inefficacia del sequestro. La perenzione dei termini di efficacia di una misura cautelare reale non può essere dedotta con istanza di riesame, ma va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento. Nel merito gli argomenti sono comunque erronei: dopo la convalida del sequestro da parte del giudice che si è poi dichiarato incompetente, il termine per l’emissione del nuovo provvedimento da parte del giudice competente è quello di venti giorni dall’emissione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza, pienamente rispettato, a nulla rilevando i termini previsti per la convalida.
Sulle restanti censure la Corte richiama il principio secondo cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023). È ammissibile il ricorso quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice (Sez. 6 n. 6598 del 10/01/2013).
Il punto decisivo concerne la verifica della motivazione sull’origine lecita delle somme. Il riesame ha confermato il sequestro ritenendo sussistenti i presupposti della confisca per equivalente, richiamando Sez. 2 n. 36464 del 21/07/2015. Tuttavia il giudice delle indagini preliminari aveva disposto il sequestro non in ragione dei presupposti della confisca per equivalente, alla quale non si fa riferimento né nella richiesta del pubblico ministero né nel provvedimento, bensì per la ritenuta sproporzione ai fini della confisca c.d. allargata ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., con riferimento alla contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Tale divergenza nella individuazione dei presupposti è resa ancora più rilevante dal fatto che la motivazione è apodittica quando afferma incerta e inadeguata la documentazione giustificativa della disponibilità delle somme, relativa al volume di affari dell’agenzia dedotta dalla difesa. Ricorre pertanto un’ipotesi di motivazione apparente, vizio che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, affinché rivaluti, libero nell’esito, la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416-bis e 240-bis cod. pen.
Nota della Redazione
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