Socio di s.n.c. non può disinteressarsi della gestione contabile (Cass. pen. Sez. V n. 35866 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio amministratore di una società di persone, illimitatamente e solidalmente responsabile, non può disinteressarsi dell’operato degli altri soci amministratori, gravando su di lui un obbligo di vigilanza sulla gestione sociale direttamente discendente dalla posizione di garanzia delineata dagli artt. 2260 e 2267 cod. civ., salvo che non sussistano specifiche e documentate ragioni di inesigibilità di tale potere-dovere. Il disinteressamento dalla tenuta della contabilità, consapevole dell’inesperienza del socio cui la gestione è rimessa, integra il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, per essersi l’agente prefigurato la dispersione delle scritture e il pregiudizio ai creditori. Configura bancarotta per distrazione, e non preferenziale, la condotta del socio amministratore che prelevi somme dalle casse sociali asseritamente a titolo di compenso per il lavoro prestato, poiché il rapporto di immedesimazione organica non è assimilabile a contratto d’opera né a rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia, assolveva il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. dichiarata fallita da alcune condotte di distrazione e confermava nel resto l’affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando pena principale e pene accessorie.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo il vizio di motivazione in punto di dolo specifico della bancarotta documentale, l’errore nel trattamento della somma percepita a titolo di compenso, il mancato confronto con le doglianze sull’acquisto dell’autovettura e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce lo statuto della responsabilità dei soci di società di persone muovendo dall’art. 2257 cod. civ., richiamato dall’art. 2293 cod. civ.: l’amministrazione disgiunta non esonera il singolo socio amministratore dal vigilare sull’operato degli altri, tanto più in ragione della responsabilità illimitata e solidale che discende dal combinato disposto degli artt. 2260 e 2297, comma 1, cod. civ..
Su tutti i soci amministratori gravano dunque indistintamente obblighi di vigilanza, direttamente discendenti dalla posizione di garanzia delineata dagli artt. 2260 e 2267 cod. civ., che impongono di controllare di continuo l’andamento della gestione e di intervenire per evitare condotte pregiudizievoli per i creditori. L’esonero opera solo in presenza di specifiche e documentate ragioni che rendano inesigibile l’esercizio del potere-dovere di controllo.
Nel caso concreto il ricorrente non aveva documentato alcun impedimento idoneo a rendere inesigibile la sua ingerenza, pur conoscendo l’inesperienza dell’altra socia amministratrice cui aveva rimesso la contabilità, in una società gravemente esposta verso una società di leasing. Non implausibilmente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che egli, abbandonando la tenuta della contabilità, se ne fosse prefigurato la dispersione allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori: il motivo è infondato.
Quanto alla somma prelevata a titolo di compenso, la Corte richiama il principio di Sez. V n. 25183 del 13/05/2025: il prelievo di somme asseritamente corrispondenti a crediti per il lavoro prestato, senza elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, integra bancarotta per distrazione, non preferenziale, non essendo il rapporto di immedesimazione organica assimilabile a contratto d’opera o a lavoro subordinato o parasubordinato. Il motivo è infondato.
Il terzo motivo, interamente versato in fatto e riproduttivo delle deduzioni di gravame, omette di confrontarsi con la ratio decidendi sulla destinazione personale dell’autovettura e sul finanziamento rimasto a carico della società: è inammissibile. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, avendo la Corte territoriale già applicato pene accessorie commisurate alla durata della pena principale, non ulteriormente riducibili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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