Truffa online, il profitto sulla carta intestata fonda la responsabilità (Cass. pen. Sez. II n. 32123 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa “online”, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l’incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente. Costituisce consolidata massima di esperienza il criterio secondo cui colui il quale percepisce il profitto dell’illecito è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso. Tale criterio può essere superato solo attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale, quali la dimostrazione dell’intervento autonomo di terzi o il carattere meramente formale dell’intestazione. Non integra inversione dell’onere della prova la mancata prospettazione, da parte dell’imputato, di una versione alternativa dei fatti, poiché, a fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa anche su base presuntiva, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti elementi fattuali, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di truffa, con conferma in appello, salva l’esclusione della contestata recidiva e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza della Corte distrettuale, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto, all’elemento soggettivo, al diniego della causa di non punibilità della lieve entità del fatto e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificità e genericità delle doglianze. In primo luogo, ha rilevato che i motivi concernenti la sussistenza del reato e il dolo non si confrontavano con le ragioni della sentenza impugnata, la quale aveva adeguatamente motivato la responsabilità sulla base di elementi probatori convergenti: la titolarità della carta di credito su cui era pervenuto il profitto; l’attivazione della stessa pochi giorni prima del reato; la mancata denuncia di smarrimento o furto; l’assenza di una versione alternativa dei fatti.
Con specifico riferimento al contributo causale dell’imputato, la Corte ha richiamato il principio per cui la percezione del profitto dell’illecito rende razionale desumere, secondo un criterio di normalità causale, la riferibilità soggettiva dell’illecito al destinatario del provento, trattandosi di un fatto che difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza è superabile solo mediante l’allegazione di circostanze alternative specifiche e concrete, che nella specie non erano state prospettate.
La Corte ha inoltre precisato che la mancata prospettazione di una versione alternativa non determina alcuna inversione dell’onere della prova, richiamando il principio di “vicinanza della prova” e il consolidato orientamento per cui, assolto dall’accusa l’onere probatorio anche su base presuntiva, spetta all’imputato allegare elementi fattuali contrari.
Quanto alla causa di non punibilità della lieve entità, il motivo è stato ritenuto generico e reiterativo, essendo stato il diniego giustificato dal profitto di 460 euro e dalle modalità particolarmente callide della condotta. Parimenti generico è stato considerato il motivo sulla pena, essendo il lieve discostamento dal minimo edittale razionalmente giustificato alla luce delle modalità della condotta e dei precedenti penali, anche successivi al fatto, valorizzabili ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena