Abuso edilizio permanente: ultimazione e ordine di demolizione dell’intera opera (Cass. pen. Sez. III n. 35956 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente: la sua consumazione perdura finché non intervenga l’ultimazione dei lavori, comprese le rifiniture interne ed esterne, ovvero una sospensione volontaria o imposta dall’autorità, o ancora la sentenza di primo grado se i lavori proseguono oltre l’accertamento. L’abuso edilizio deve essere valutato in modo unitario, con la conseguenza che l’ordine di demolizione non può essere limitato a una sola parte dell’opera, essendo l’intervento nel suo complesso illegittimo. La richiesta di demolizione parziale, formulata come domanda subordinata, costituisce questione giuridica e non può essere veicolata attraverso il vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine a un reato edilizio e confermava nel resto la condanna per reati edilizi e paesaggistici, rideterminando la pena. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato su più profili.
Si censurava, in primo luogo, la illogicità della motivazione: secondo la difesa, sarebbe congetturale la tesi secondo cui il sottotetto realizzato era destinato ad abitazione, e non si sarebbero valutati i risultati istruttori dimostrativi dell’ultimazione dell’opera prima del sopralluogo del 2020, con conseguente prescrizione dei reati. Si lamentava, inoltre, la mancata risposta alla domanda subordinata di limitare la demolizione alla sola scala interna con chiusura del foro nel solaio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del principio della valutazione unitaria dell’abuso edilizio: il piano rialzato del manufatto, denominato sottotetto, era in realtà destinato a fini abitativi. Deponevano in tal senso la presenza di balconi, sia pure non ultimati, e la suddivisione in cinque ambienti ancora allo stato grezzo, incompatibili con la prospettata destinazione a mero isolamento termico e acustico o ad allocazione di apparecchiature tecnologiche.
Su questa base la Corte di appello ha ricostruito con piena ragionevolezza l’esistenza di un’abitazione composta di piano terra e piano rialzato. I lavori, a fronte di tale inequivoca destinazione e della loro incompletezza, non potevano ritenersi interrotti al momento del sopralluogo del 2020, ma dovevano reputarsi ancora diretti al completamento e quindi sottratti a qualsiasi definitiva interruzione.
Il percorso argomentativo si salda al principio sulla natura giuridica dell’abuso edilizio, di tipo permanente, per cui l’ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell’opera (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014). Il reato urbanistico versa dunque in una fase di perdurante consumazione, che cessa con l’ultimazione dei lavori, rifiniture comprese (Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020; Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019). Il momento di cessazione va individuato nella sospensione dei lavori, volontaria o imposta ex auctoritate, nella ultimazione dell’opera o nella sentenza di primo grado, ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001).
La Corte ha poi richiamato la motivazione del primo giudice, rilevante in ipotesi di doppia conforme: grava sull’interessato la dimostrazione della precisa data di inizio della prescrizione, e la dichiarazione del teste del comune, di tipo valutativo e riferita a un arco temporale indefinito, non fissa un dies a quo attendibile rispetto a un contesto strutturale ancora incompleto.
Manifestamente infondata è stata giudicata anche la censura sulla demolizione parziale, perché giuridicamente erronea e incompatibile con la valutazione unitaria dell’abuso, con conseguente estensione dell’ordine all’intera opera illecita. Trattandosi di profilo giuridico, la Corte ha ricordato che il vizio di motivazione non è configurabile in relazione ad argomentazioni giuridiche delle parti: se fondate, danno luogo a violazione di legge; se infondate, la loro disattesa non integra alcun vizio, anche in forza dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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