Opposizione a decreto penale, il termine decorre dall’ultima notifica al difensore (Cass. pen. Sez. II n. 38227 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen. decorre, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 55 del 2010, dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, applicandosi la regola dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, ove la decorrenza risulti diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo. È pertanto tempestiva l’opposizione proposta entro quindici giorni dalla notificazione del decreto al difensore effettivamente officiato, ancorché eseguita in epoca successiva alla notificazione all’imputato. La notificazione irrituale a un difensore estraneo al rapporto processuale non vale a far decorrere il termine.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Foggia, in data 31 ottobre 2024, emetteva decreto penale di condanna nei confronti dell’imputata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Il decreto veniva notificato il 15 maggio 2025 a un difensore di ufficio diverso da quello nominato al momento dell’emissione, il quale segnalava immediatamente l’errore all’ufficio. La cancelleria provvedeva quindi alla notificazione all’imputata il 29 maggio 2025 e al difensore già nominato solo il 9 giugno 2025. Il 17 giugno 2025 il difensore di fiducia, nel frattempo nominato, proponeva opposizione.

Con provvedimento comunicato il 30 giugno 2025, il G.i.p. dichiarava l’opposizione inammissibile perché tardiva, facendo decorrere il termine dalla notificazione all’imputata del 29 maggio 2025. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ritiene ammissibile e fondato il ricorso. Il nodo giuridico attiene alla individuazione del dies a quo del termine per opporre il decreto penale quando le notificazioni all’imputato e al difensore siano avvenute in date diverse.

Il difensore richiama correttamente la Corte cost. n. 55 del 2010, che a sua volta evoca la precedente pronuncia n. 120 del 2002, resa in tema di giudizio abbreviato. Quest’ultima aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il termine per la richiesta di rito abbreviato decorresse dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore. Il principio, esteso all’istituto del decreto penale di condanna, impone di applicare la regola dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: ove la decorrenza sia diversa per l’imputato e per il difensore, opera il termine che scade per ultimo.

Nel caso concreto, la notificazione al difensore già nominato è avvenuta solo il 9 giugno 2025, successivamente alla notificazione all’imputata del 29 maggio 2025. La precedente notificazione del 15 maggio 2025 era stata eseguita a un difensore estraneo al rapporto processuale, che aveva subito rappresentato all’ufficio la propria estraneità, così propiziando la nuova e corretta notificazione. Da ciò la Corte deduce che il termine non poteva decorrere dalla notificazione irrituale.

L’opposizione, spedita a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dalla notificazione al difensore già nominato, è dunque tempestiva. La Corte richiama, in termini, Sez. V n. 10621 del 2003, Sez. IV n. 25439 del 2003 e, più recentemente, Sez. III n. 7634 del 2023.

Consegue, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la valutazione dell’opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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