Reddito di cittadinanza, residenza quinquennale e ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 35957 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente sulla propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, e dalla Corte costituzionale n. 31 del 2025, pur essendo il requisito della precedente residenza nel territorio dello Stato ridotto a cinque anni. La fattispecie resta integrata quando la falsa dichiarazione coinvolge comunque una mancata residenza per almeno cinque anni. In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e dei vizi di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato i motivi suscettibili di utile scrutinio.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal tribunale di Marsala per il reato previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. La corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena finale applicata.
Avverso la sentenza di appello la condannata proponeva ricorso per cassazione mediante il difensore, articolando due motivi. Il primo deduceva la violazione di legge per effetto della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che aveva ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza. Il secondo lamentava un vizio di motivazione sulla prova della paternità della dichiarazione falsa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, e dalla Corte costituzionale n. 31 del 2025, pur essendo il requisito della precedente residenza ridotto a cinque anni.
La Corte ha osservato che, nel caso concreto, la falsa dichiarazione coinvolge comunque una mancata residenza per almeno cinque anni. La ricorrente aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato in data 29.5.2016, a fronte di una domanda di ottenimento del reddito di cittadinanza del 9.12.2020, collegata a una dichiarazione sostitutiva unica del 1.12.2020. Il venir meno del requisito decennale non elimina dunque l’elemento costitutivo della fattispecie.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che ammette il ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati, e l’art. 581 cod. proc. pen., che impone al ricorrente di enunciare i motivi con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
Da tali disposizioni deriva il divieto di enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi. Il ricorrente deve specificare se il vizio di motivazione riguardi la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità, ovvero una pluralità di tali vizi, indicati in relazione alle varie parti della motivazione censurata, come affermato da Sez. II n. 31811 dell’8 maggio 2012 e da Sez. I n. 39122 del 22 settembre 2015.
I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione: ove la motivazione manchi, non può essere al tempo stesso contraddittoria o manifestamente illogica; la motivazione viziata non è mancante; il vizio di contraddittorietà, introdotto dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, è nettamente distinto dalla manifesta illogicità. La mescolanza dei motivi, cumulati in una rubrica unica, ha reso la censura inammissibile. La Corte ha infine rilevato l’esistenza di una esplicita e chiara motivazione sul punto nella sentenza impugnata, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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