Nessuna abnormità nella regressione da nullità della richiesta di rinvio a giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 35964 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente chiesto di riformularla. La declaratoria è illegittima, per violazione dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen., ma non integra né abnormità strutturale, poiché il potere di restituzione è previsto dalla stessa norma, né abnormità funzionale, mancando una stasi patologica del procedimento: il pubblico ministero può superare l’impasse reiterando la richiesta di rinvio a giudizio con imputazione priva di omissioni e correzioni, senza incorrere in alcuna nullità.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio di due imputati per reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il G.u.p. presso il Tribunale di Treviso, con decreto del 26/03/2024, aveva disposto il rinvio a giudizio. Alla prima udienza del 04/02/2025, il Tribunale monocratico aveva restituito gli atti al G.i.p., ravvisando nell’imputazione errori non materiali e non emendabili in sede dibattimentale.
All’udienza del 13/05/2025, il G.u.p. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. La decisione si fonda sul rilievo che le contestazioni di cui al capo 1), lett. b) e c), non risultavano pienamente intellegibili per la presenza di correzioni di incerta portata. Avverso tale ordinanza, ritenuta abnorme, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce l’evoluzione della categoria dell’abnormità nelle ipotesi di regressione del procedimento, muovendo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, che ravvisava l’abnormità nella restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità dell’imputazione disposta senza previo invito a precisarla, in ragione della ragionevole durata del processo.
Il Collegio richiama poi la successiva rimodulazione operata da Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, Toni, che ha distinto l’abnormità strutturale — esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento, o deviazione rispetto allo scopo del modello legale — dall’abnormità funzionale, riscontrabile solo in caso di stasi del processo o di impossibilità di proseguirlo. Ne deriva che, se l’atto è espressione di un potere riconosciuto, il regresso è consentito anche se i presupposti sono stati ritenuti sussistenti in modo errato: il vizio produce un atto illegittimo, non abnorme.
Nella medesima prospettiva si collocano Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri e Sezioni Unite n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini. Quest’ultima ha ravvisato l’abnormità nell’ordinanza che restituisce gli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che si debba procedere con citazione diretta, perché impone un’attività processuale contra legem e determina stasi; ha invece escluso l’abnormità nell’ipotesi inversa, poiché la celebrazione dell’udienza preliminare assicura all’imputato maggiori garanzie. Il principio è ribadito da Sez. V n. 30514 del 04/06/2025, Bevilacqua.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, la Corte esclude l’abnormità. Sul piano strutturale, il G.u.p. ha violato l’art. 421, comma 1, cod. proc. pen., ma la possibilità di dichiarare la nullità con restituzione degli atti è prevista dalla stessa norma, che contempla la declaratoria d’ufficio in caso di inerzia del pubblico ministero debitamente sollecitato. Sul piano funzionale, manca una stasi patologica: la criticità poteva essere superata con l’invito alle riformulazioni, ma di fronte all’erronea regressione il pubblico ministero può comunque reiterare la richiesta di rinvio a giudizio con imputazione corretta, senza incorrere in alcuna nullità.
Nota della Redazione
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