Prescrizione maturata dopo appello non rilevabile se ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 36017 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ai fini del calcolo del termine prescrizionale dei reati in continuazione tra loro legati dal medesimo disegno criminoso, il dies a quo decorre dalla data dell’ultimo episodio, non dal primo. Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena per la continuazione non impone una specifica motivazione analitica per ciascun reato satellite quando l’aumento sia contenuto e la valutazione complessiva risulti ponderata e conforme al rapporto di proporzione dell’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Benevento, riqualificava i fatti ascritti al ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminava la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione, oltre alla multa. I fatti riguardavano plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, commessi dal novembre 2014 al giugno 2015 in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo la prescrizione dei reati anteriori alla pronuncia di secondo grado, il difetto di motivazione sull’episodio del gennaio 2015 fondato su una sola intercettazione, l’eccessività della pena e l’omessa specificazione dell’aumento per la continuazione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta anzitutto il motivo sulla prescrizione. Il termine decorre dall’ultimo episodio criminoso, risalente al 20 giugno 2015, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 2780 del 24 gennaio 1996, richiamato con riguardo ai reati commessi prima della modifica dell’art. 158 cod. pen. ad opera della legge n. 3 del 2019.

Al termine massimo di anni sette e mesi sei i giudici aggiungono i periodi di sospensione della prescrizione, ricalcolati in ragione dei rinvii che, nei confronti del ricorrente, non hanno avuto effetto sospensivo, mentre uno di essi è stato determinato da impedimento del ricorrente e del difensore. La prescrizione risulta così maturata il 23 luglio 2025, dunque dopo la sentenza di secondo grado del 7 novembre 2024.

Tale rilievo non giova al ricorrente. La Corte ribadisce che l’inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22 novembre 2000. La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata resta perciò irrilevante.

Il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio e del contenuto delle intercettazioni: anche quando il linguaggio sia criptico, la questione è di fatto e, se la valutazione del giudice di merito è logica, si sottrae al sindacato di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22471 del 26 febbraio 2015.

Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato: la pena è stata sensibilmente ridotta in appello e la Corte territoriale ha diffusamente motivato la determinazione della base, in misura superiore al minimo edittale. Quanto alla continuazione, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 47127 del 24 giugno 2021 e le Sezioni Unite n. 7930 del 21 aprile 1995: l’onere motivazionale sui singoli aumenti è correlato alla loro entità e funzionale al rispetto del rapporto di proporzione. Nel caso concreto la riduzione dell’aumento rispetto al primo grado e l’indicazione metodologica escludono l’abuso del potere discrezionale dell’art. 132 cod. pen., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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