Tenuità del fatto e precedenti ostativi: occasionalità rileva solo se fatto tenue (Cass. pen. Sez. VI n. 36018 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il requisito dell’occasionalità del reato assume rilievo solo in presenza di un fatto che sia, di per sé, considerato tenue. Ove difetti la lieve offensività della condotta, la commissione di precedenti reati con efficacia ostativa resta irrilevante, non potendosi in ogni caso dichiarare la causa di non punibilità. Il giudice di legittimità, pertanto, può rigettare il ricorso pur rilevando la scarsa chiarezza del passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, quando la valutazione sulle modalità della condotta e sulla pericolosità del reo sia di per sé assorbente. Parimenti, non può essere valorizzata in sede di legittimità la prospettazione alternativa del fatto proposta dalla difesa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna emessa in primo grado per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. L’imputato, detenuto presso un istituto circondariale, aveva la disponibilità di un telefono cellulare.
Con due motivi di ricorso si censura, rispettivamente, l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La difesa sostiene che il cellulare era utilizzato essenzialmente per informarsi sulle condizioni di salute dei familiari, in concomitanza con l’emergenza sanitaria da Covid, e che la Corte territoriale non avrebbe valutato l’effettiva offensività della condotta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che esso non si confronta con le specifiche considerazioni poste a fondamento dell’esclusione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha dato atto che il cellulare era stato utilizzato, oltre che dall’imputato, anche da altri compagni di cella: circostanza che dimostra una obiettiva maggiore offensività del fatto.
A fronte di tale dato non emergono concreti elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti. Non può essere valorizzata la mera affermazione difensiva sulla finalità informativa del telefono, poiché essa introduce una prospettazione alternativa del fatto, non valutabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte riconosce che la motivazione resa sull’esclusione della particolare tenuità del fatto non è lineare: da un lato richiama il principio secondo cui la non occasionalità presuppone l’accertata commissione di almeno due reati della stessa indole, dall’altro afferma che la tenuità non può riconoscersi neanche quando il reato risulti «del tutto autonomo quanto ad obiettività giuridica» rispetto ai reati ritenuti ostativi.
Nonostante la scarsa chiarezza di tale passaggio, il ricorso va rigettato. La sentenza impugnata, sia pur sinteticamente, ha dato atto che il fatto non poteva ritenersi di particolare tenuità, in considerazione delle modalità della condotta e delle pregresse manifestazioni di pericolosità dell’imputato. Si tratta di una valutazione di per sé assorbente.
Il requisito dell’occasionalità rileva, infatti, solo in presenza di un fatto già considerato tenue. Ove tale requisito difetti, non rileva la commissione di precedenti reati con efficacia ostativa, perché la causa di non punibilità non potrà in ogni caso dichiararsi. Sul punto la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni della non lieve offensività, anche in considerazione della messa a disposizione del cellulare in favore dei compagni di cella. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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