Motivazione unitaria e valutazione sinottica degli elementi di prova (Cass. pen. Sez. VII n. 37260 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione investe il prodotto dell’ingegno del giudice di merito, non il puro materiale probatorio né i singoli frammenti di esso. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri in modo frazionato e atomistico i singoli elementi di prova, omettendo la loro valutazione sinottica, senza considerare la tenuta logica del provvedimento complessivamente considerato. Il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, in cui ogni punto va posto in relazione agli altri. Il vizio è deducibile solo ove sia evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. Tali regole valgono, in particolare, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21/10/2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Nola del 22/10/2021, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, secondo comma, cod. pen., alla pena di otto anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa, con asserite contraddizioni tra le due sentenze di merito e la registrazione di un colloquio; mancanza di motivazione sull’affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla deduzione difensiva secondo cui il minore avrebbe scagionato il ricorrente in sede di incidente probatorio; mancanza di motivazione sull’interpretazione delle conversazioni ambientali captate nell’autovettura in uso all’imputato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il nucleo argomentativo attiene al perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione. La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella), è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema di indagine.
Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti: la pronuncia è un tutto coerente ed organico, sicché ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza, sia pure implicitamente richiamati. È il procedimento che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone) denomina valutazione sinottica degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato siano superate dalla loro valutazione globale.
Tale valutazione, nel ricorso, manca: l’imputato contesta ora questo, ora quell’elemento, senza considerare la tenuta logica complessiva del provvedimento, che muove dal disvelamento del minore, prosegue con le dichiarazioni della madre, con l’incidente probatorio e le valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, e si fonda sul tenore inequivoco delle intercettazioni. Il sindacato di legittimità va sollecitato sul prodotto dell’ingegno e non sul materiale probatorio, né su singoli frammenti di esso: indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola).
Il medesimo vizio affligge la terza doglianza. Sono inammissibili i profili di censura che concernono la valutazione degli elementi di prova, quale il linguaggio contenuto nelle intercettazioni, in cui si contesti la «lettura» dei giudici del merito, perché si chiederebbe alla Corte di reinterpretare elementi già valutati, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Il vizio di motivazione è coltivabile solo ove sia evidente, percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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