Continuazione e distanza temporale tra i reati: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34831 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, il giudice dell’esecuzione può ritenere indimostrata l’originaria preordinazione del disegno criminoso quando tra i fatti da avvincere sia trascorso un lungo intervallo temporale e nell’intervallo non siano state poste in essere altre condotte analoghe, poiché tale iato rende labile ogni altro elemento indiziario. L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può fondarsi sul dubbio circa la sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, all’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna. Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con ordinanza del 20 maggio 2026.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice non avrebbe valutato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, dando irragionevole prevalenza alla distanza temporale tra i fatti da avvincere ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo incentrato sull’art. 81 cod. pen. e ha rilevato che nella motivazione del provvedimento impugnato non è ravvisabile alcuna lacuna. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato lo iato temporale di oltre un anno tra i fatti, in assenza di altre condotte analoghe da valutare nell’intervallo, ritenendo tale dato idoneo a rendere labile ogni altro elemento rispetto alla dimostrazione della preordinazione.
Secondo la Corte, il ricorrente ha prospettato argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione. Ne consegue che poteva plausibilmente ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, e la Sez. I n. 30977 del 26/06/2019, per affermare che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena.
Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ribadisce che eccede dai limiti di cognizione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo, richiamando in proposito la Sez. III n. 17395 del 24/01/2023, Chen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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