Gravità indiziaria valutata nel suo insieme e non per singoli frammenti (Cass. pen. Sez. I n. 24688 del 04.07.2025)

Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino; Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., e delle esigenze cautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., verifica solo la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza poter ricostruire i fatti né sostituire l’apprezzamento del merito sull’attendibilità delle fonti e sulla rilevanza probatoria. Il controllo non può essere condotto frazionando i singoli elementi indiziari, ma deve investire la motivazione nel suo complesso, accertando la congruità e la coerenza logica dello scrutinio unitario degli indizi. Le censure che oppongono letture alternative degli stessi dati, senza isolare un vizio logico, si risolvono in mere proteste di dissenso e sono inammissibili.

Il Fatto

Un’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano confermava il provvedimento con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Milano aveva applicato la custodia in carcere a carico di un indagato, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011, con il ruolo di promotore, e per il tentato omicidio di un esponente del medesimo contesto, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. e con l’uso di armi di cui alla legge n. 497/1974.

La difesa ricorreva per cassazione, dolendosi della contraddittorietà e delle carenze della motivazione nella ricostruzione del tentato omicidio, della valutazione degli indizi a carico del ricorrente e, in particolare, del significato attribuito ad alcuni dati ritenuti individualizzanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda che il controllo di legittimità è circoscritto dalla devoluzione: può accertare la violazione di specifiche norme o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ma non ricostruire i fatti né sostituirsi al giudice di merito sull’attendibilità delle fonti. Richiama in proposito Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana e Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli.

Sul primo motivo, relativo al tentato omicidio, il ricorso è infondato. La difesa denuncia come illogici singoli punti dell’apparato argomentativo, ma valuta il significato indiziario di ogni elemento in maniera frazionata, mentre l’ordinanza li apprezza nella loro molteplicità e ne trae una sintesi armonica e coerente, raccordandoli con gli elementi che hanno consolidato l’inserimento del ricorrente nel sodalizio.

Quanto alle prospettazioni di piste alternative, la Corte rileva che il ricorrente segnala scenari divergenti e non si confronta con la motivazione, che ha spiegato come la pista investigativa seguita avesse ricevuto una pluralità di coerenti riscontri ed era stata asseverata anche da pronunciamenti giurisdizionali a carico di altri concorrenti. Su tutte le prospettazioni alternative il Tribunale del riesame si era pronunciato, sicché le censure si risolvono in merito.

Anche le critiche al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle fonti versano nel merito e non isolano alcun vizio logico: il Tribunale ne valuta vissuto, interesse e possibili condizionamenti, estraendone gli elementi coerenti e riscontrati. Quanto all’indizio del percorso compiuto dal mezzo, il Tribunale ha compiutamente risposto, valutando i tre passaggi, la compatibilità temporale con le modalità dell’agguato e le posizioni delle videocamere. Le doglianze sui rapporti con il terzo incaricato di clonare la targa e sull’interpretazione dell’intercettazione ambientale costituiscono solo letture alternative di dati già esaminati, dinanzi ai quali la motivazione non risulta arbitraria né viziata.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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