Pericolo di inquinamento probatorio va accertato in concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 36048 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di inquinamento probatorio richiesto dall’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. deve essere concreto e va desunto da specifiche circostanze di fatto riferite all’indagato, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, non potendosi fondare sul solo ruolo di rilievo assunto nel traffico di stupefacenti né su assunti vaghi e apodittici. Il pericolo di reiterazione del reato, quale esigenza cautelare, non coincide con la ripetizione del medesimo fatto contestato, ma attiene alla commissione di reati della stessa specie. In sede di legittimità, la fondatezza di un motivo che non incide sull’esito della misura custodiale, per essere autonomamente sorretta da altra esigenza cautelare e da altra misura ritenuta adeguata, è priva di interesse concreto del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che ha confermato la misura della custodia cautelare applicatagli in relazione a numerosi reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce cinque motivi, tra cui l’incompetenza per materia e per territorio del giudice che ha disposto la misura e la carenza dei presupposti cautelari.

La questione centrale investe, da un lato, la competenza territoriale in caso di incerta individuazione del luogo di partenza del corriere con il carico di sostanza stupefacente; dall’altro, la concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e l’adeguatezza della sola misura custodiale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La competenza funzionale va valutata in relazione ai reati per cui si procede e le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari non hanno valenza vincolante sulle determinazioni del Pubblico Ministero.

Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Nell’incertezza sull’individuazione del luogo da cui partiva il corriere, il Tribunale ha attribuito preminente rilievo al luogo ove il ricorrente riceveva la sostanza. La Corte richiama Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj, secondo cui, quando il luogo della prima condotta non sia identificabile, la competenza si individua mediante i criteri suppletivi dell’art. 9 cod. proc. pen.; richiama altresì Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, che ha escluso la competenza del luogo di partenza del carico non noto nel territorio dello Stato.

Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il pericolo di recidiva attiene alla reiterazione di reati della stessa specie e non del concreto fatto contestato (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato). Il Tribunale ha legittimamente valorizzato la sistematicità delle condotte, l’impiego di canali criptati, la capacità economica e il tenore di vita incompatibile con la condizione dichiarata.

Il quarto motivo è invece ritenuto fondato nel merito. La Corte corregge la motivazione dell’ordinanza che ravvisava il pericolo di inquinamento probatorio sulla base della mera prosecuzione delle indagini e di un possibile futuro inquinamento. Richiamando Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi e Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, si afferma che il giudice deve indicare le specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo è desunto, non essendo sufficiente il ruolo di rilievo nell’attività di traffico. Tuttavia, poiché il rigetto riguarda altra autonoma esigenza cautelare e il quinto motivo è infondato, dall’accoglimento non deriva alcun risultato vantaggioso: manca l’interesse concreto.

Il quinto motivo è infondato. Nonostante l’erroneità sul pericolo di inquinamento, l’ordinanza ha adeguatamente argomentato l’adeguatezza esclusiva della misura custodiale, valorizzando la professionalità dell’illecito commercio, i quantitativi movimentati e le somme impiegate. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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