Confisca in patteggiamento: ricorribile per vizio di motivazione se non oggetto dell’accordo (Cass. pen. Sez. VI n. 36046 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei soli limiti ivi previsti quando la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti. Ove invece la misura non sia stata oggetto di accordo, il provvedimento è ricorribile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. È pertanto illegale l’applicazione della misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. La confisca disposta senza motivazione sulla natura di arma dei beni e sulla loro potenzialità offensiva è affetta da vizio deducibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, su richiesta delle parti e ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena per i delitti di detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice ha inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici, la condanna alle spese e la confisca dei beni in sequestro, ordinando il dissequestro dei telefoni, dei portadocumenti e delle somme di denaro, nonché dell’immobile ove si svolgeva l’attività illecita.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla confisca di una pistola giocattolo con tappo rosso, di una pistola ad aria compressa, di otto telecamere e del sistema di videosorveglianza. Si deduceva che la sentenza non aveva argomentato sulla natura di arma dei beni e sulla loro potenzialità offensiva, né sul legame tra il sistema di videosorveglianza e la commissione dei reati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha anzitutto affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 21368 del 26.09.2019, dep. 2020, Savin, e le conformi Sez. III n. 4252 del 2019 e Sez. II n. 37590 del 2019, la Corte ha ribadito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo nei limiti previsti da tale disposizione, ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Diversamente, quando la misura di sicurezza non è stata oggetto di accordo, il provvedimento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. Nel caso concreto la confisca dei beni non aveva formato oggetto dell’accordo, sicché il motivo risultava ammissibile: l’imputato poteva legittimamente dedurre che la confisca era stata disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. Il giudice, nell’applicare la pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ha motivato sulla confisca della pistola ad aria compressa e della pistola giocattolo, né sulla loro natura di armi, né sulla loro potenzialità offensiva idonea a giustificare il provvedimento ablatorio. Parimenti, non ha motivato in ordine alla confisca del sistema di videosorveglianza e delle telecamere, omettendo di argomentare sul loro rapporto con la commissione dei reati accertati.
La Corte ha quindi accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata con riferimento alla confisca dei beni indicati, con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia per nuovo giudizio, trattandosi di valutazioni di fatto precluse al giudice di legittimità.
Nota della Redazione
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