Partecipazione ad associazione per stupefacenti e costante disponibilità a fornire droga (Cass. pen. Sez. III n. 6306 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto. È necessario, tuttavia, che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, quand’anche criptico o cifrato, costituiscono questione di fatto rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito. L’apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 giugno 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 19 luglio 2022 per la violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente, ritenuto compartecipe di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ruolo di compartecipe, assumendo che il rapporto con gli altri partecipi si sarebbe risolto in un episodio di spaccio limitato a un breve periodo temporale. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea esclusione dell’ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso. I giudici d’appello hanno illustrato, con ragionamento non manifestamente illogico, le ragioni della condanna, muovendo dall’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per il reato associativo nei confronti di altri soggetti. In tale contesto, il ricorrente era stato contattato dal vertice dell’organizzazione dopo l’arresto di un sodale con cui aveva rapporti da tempo.
Il Collegio territoriale ha valorizzato le numerose conversazioni intercettate, nelle quali gli interlocutori pianificavano appuntamenti facendo riferimento, in maniera criptica, a forniture e alla necessità di non utilizzare i telefonini. Con ragionamento incensurabile in sede di legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto che tali riferimenti riguardassero l’organizzazione di continue forniture di sostanza stupefacente.
La Corte ha richiamato il costante insegnamento di legittimità secondo cui l’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. I n. 54085 del 15.11.2017; Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015). Lo stesso vale per il linguaggio criptico o cifrato, quando l’interpretazione risulti logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate.
Il durevole rapporto tra il ricorrente e gli altri associati è stato desunto dalle numerose occasioni di incontro e dalle conversazioni di aprile 2014, indicative del ruolo di fornitore. I giudici d’appello hanno inoltre sottolineato che il contributo alla funzionalità del sodalizio è proseguito anche dopo l’arresto di un associato. La Corte ha quindi confermato l’insegnamento secondo cui integra la partecipazione la costante disponibilità a fornire le sostanze, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione (Sez. IV n. 19272 del 12.06.2020; Sez. II n. 6261 del 23.01.2013; Sez. VI n. 41612 del 19.06.2013).
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché riproduttivo della censura già proposta in appello e adeguatamente valutata. I giudici di secondo grado, con ragionamento immune da illogicità, hanno escluso l’ipotesi attenuata alla luce delle conversazioni che hanno restituito l’immagine di un sodalizio operativo con continuità, in grado di gestire forniture considerevoli. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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